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Laddove il contribuente giustifichi lo scostamento reddituale con un errore nel compilare gli studi di settore e tale assunto risulti corredato da idonea documentazione, l’atto impositivo è passibile di annullamento, a meno che l’Ufficio non riesca a provare l’applicabilità in concreto dello standard. È quanto emerge dalla sentenza n. 1836/02/14 della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro.
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