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In tema di imposta di successione, è ammessa la deducibilità della passività non dichiarata il cui fatto generativo sia antecedente alla morte del de cuius, ancorché il suo accertamento e la sua quantificazione intervengano con sentenza definitiva successiva alla morte, e sempre che l’interessato ne dimostri l’esistenza nei sei mesi successivi alla suddetta definitività. Il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso dell’imposta pagata senza tenere conto della passività decorre dalla definitività della sentenza.
(prezzi IVA esclusa)