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Secondo quanto disposto dall'art. 52, co. 5, del Dpr. n. 633/72, i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. La sanzione della inutilizzabilità di produzioni tardive non consegue alla semplice mancata esibizione della documentazione richiesta dai verificatori da parte del contribuente, ma implica un sostanziale rifiuto all'esibizione, accertabile anche sulla base di elementi presuntivi; né tale rifiuto è integrato dall'indisponibilità della documentazione per colpa, caso fortuito o forza maggiore. Il giudice di merito deve comunque valutare la configurabilità di un rifiuto imputabile al contribuente, non potendo ritenere che sussista, in ogni caso, un dovere dell'Ufficio di esaminare la documentazione tardivamente prodotta.
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