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In tema di transfer pricing, in base alla disciplina vigente ante Dl 50/2017, in caso di operazioni infragruppo, intercorse con società estere controllate o controllanti, l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria si esaurisce nel fornire la prova della esistenza dell’operazione infragruppo e della pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato. Il contribuente che intende contrastare la pretesa impositiva deve invece fornire la prova che il corrispettivo convenuto, ovvero la mancanza di un corrispettivo per l'operazione infragruppo, corrisponde ai valori economici che il mercato attribuisce a tali operazioni. Non e' invece necessario che l'Amministrazione finanziaria fornisca ulteriormente la prova che l'operazione infragruppo sia priva di una valida giustificazione economica ed abbia comportato un concreto risparmio di imposta.
(prezzi IVA esclusa)