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In tema di transfer pricing, la regola di giudizio del canone di normalità del prezzo di transazione, come il relativo onere probatorio, sono a carico dell'Ufficio, senza che abbia rilievo la finalità elusiva di parte contribuente, non dovendo l'Amministrazione finanziaria provare il presupposto della maggiore fiscalità nazionale rispetto a quella transfrontaliera. Ciò che l'amministrazione finanziaria deve provare - a superamento del dato documentale risultante dalla pattuizione degli specifici prezzi di trasferimento infragruppo - è che le transazioni - ove condotte tra soggetti indipendenti - avrebbero generato un maggior reddito imponibile per la società contribuente residente. Spetta, pertanto, all'amministrazione finanziaria provare l'esistenza di transazioni economiche, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale.
(prezzi IVA esclusa)