L’IVA si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio dell’impresa, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate, con l’aliquota ordinaria del 22%; tuttavia, per determinate operazioni si applicano le aliquote agevolate del 4%, del 5% e del 10%, ai sensi della Tabella Allegato A, rispettivamente Parte II, Parte II-bis e Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
I produttori agricoli che applicano la regola di detrazione forfetaria sono esclusi dall’art. 32-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, cioè la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa.
In questa prima parte, del documento in commento proponiamo le operazioni rilavanti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto applicabile ai produttori agricoli. Trattiamo , ad esempio, solo per elencarne alcune, le operazioni non imponibili , le operazioni esenti, i beni strumentali, le cessione delle aree fabbricabili etc.
Indice argomenti
-
Premessa
-
Volume d’affari
-
Le operazioni non imponibili
-
Le operazioni esenti
-
I beni strumentali
-
Le cessioni di aree fabbricabili
-
Le cessioni di aree fabbricabili
-
Il trattamento fiscale degli acquisti di terreni
-
Le prestazioni di servizi
-
L’autoconsumo e e cessioni gratuite
-
L’affitto dell’azienda agricola
-
La produzione di energia elettrica
-
Esempi
-
Riferimenti normativi
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Aziende agricole: le operazioni rilevanti ai fini dell’Iva (356 kB)
Aziende agricole: le operazioni rilevanti ai fini Iva
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata