L’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024 ha abrogato – in sede di conversione della L. n. 166/2024 – la disposizione contenuta nell’art. 8, comma 35, della L. n. 67/1988, che escludeva dall’ambito di applicazione dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.
La novità ha effetto dal 1° gennaio 2025 e attua il principio espresso dalla Corte UE nella sentenza di cui alla causa C-94/19, secondo cui l’imponibilità del distacco prescinde dall’importo del corrispettivo e, quindi, dalla circostanza che quest’ultimo sia pari, superiore o inferiore ai costi sostenuti dal soggetto passivo per fornire la propria prestazione.
Indice argomenti
- Abrogazione dell’esclusione da IVA dei distacchi di personale
- Orientamento della Corte di giustizia UE
- Effetti dell’abrogazione dell’art. 8, comma 35, della L. n. 67/1988
- Riferimenti normativi
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Distacco del personale
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