A partire dal 1° gennaio 2013, sono state cambiate le regole sulla territorialità dei noleggi a lungo termine di mezzi di trasporto nei confronti di soggetti NON passivi d’imposta. La finalità perseguita è quella di spostare il luogo impositivo, dal Paese del prestatore a quello del committente, seppure agli Stati membri è stata concessa la possibilità di ricorrere al criterio del luogo di utilizzazione della prestazione. Procedendo con ordine, in primo luogo va chiarita la distinzione tra noleggio di breve periodo e noleggio di lungo periodo. L'art. 7, co. 1, lett. g), D.P.R. 633/1972, fornisce tale distinzione, prevedendo che per "locazione anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto" debba intendersi il possesso o l'uso
ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti (definizione fornita dall’art. 56, par. 3, della Direttiva 2006/112/CE come modificato dalla Direttiva 2008/8/CE, recepita dal D.Lgs. 18/2010).
Tale distinzione risulta di fondamentale importanza, in considerazione dei diversi criteri da utilizzare per individuare la territorialità dell’imposta, che è individuata con le seguenti modalità:
- per il noleggio di breve termine nell’art. 7 – quater, co. 1, lett. e), D.P.R. 633/1972, sia per i rapporti BtoC sia per i rapporti BtoB, il quale dispone che si considerano rilevanti nel territorio dello Stato “le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato”;
- per il noleggio a lungo termine:
1. per i rapporti BtoB, nell’art. 7 – ter, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972, che prevede la rilevanza della sede del committente;
2. per i rapporti BtoC deroghe, sono previste nell’art. 7 – sexies, co. 1, lett. e), D.P.R. 633/1972 (entrate in vigore dal 1° Gennaio 2013), ad eccezione delle imbarcazioni da diporto, e nell’art. 7 – sexies, co. 1, lett. e) - bis, D.P.R. 633/1972 per il noleggio delle imbarcazioni da diporto.
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IVA. Noleggio mezzi di trasporto (106 kB)
IVA. Noleggio mezzi di trasporto - Fiscal News N. 339-2013
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