Nel Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE è stata introdotta una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito intracomunitario, che tiene conto delle ipotesi in cui il trasporto è curato dal cedente o dal cessionario.
Le Autorità fiscali possono superare la presunzione dell’avvenuto trasporto e, allo stesso modo, il cedente, qualora non sia in possesso della documentazione specificamente richiesta ai fini della presunzione, può dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l’operazione è realmente avvenuta.
Indice argomenti
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Requisiti delle cessioni intracomunitarie non imponibili
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Disciplina comunitaria in vigore fino a tutto il 2019
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Presunzione dell’avvenuto trasporto/spedizione dei beni in ambito intracomunitario
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Ripartizione dell’onere della prova tra cedente e Amministrazione finanziaria
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Vecchie prove della cessione intracomunitaria
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Divieto di storno della fattura imponibile
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Riferimenti normativi
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