Con l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico del D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, il legislatore ha introdotto nuovi criteri di collegamento con il territorio dello Stato italiano fornendo, simmetricamente, una chiara definizione di domicilio fiscale. Ciò posto, come confermato dalla recente sentenza n. 5563/2024 della suprema Corte di Cassazione, pubblicata il 1 marzo 2024, nella particolare ipotesi in cui una persona fisica lavori all’estero, in base all’articolo 15, paragrafo 1, ultimo periodo della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, i redditi derivanti dallo svolgimento delle attività di lavoro prestate oltrefrontiera possono essere tassati, oltre che nello Stato della fonte, anche in quello di reale residenza fiscale del soggetto passivo.
Indice argomenti
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Premessa
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Ambito giuridico di riferimento
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Disposizioni convenzionali
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Il recente arresto giurisprudenziale
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Conclusioni
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Riferimenti normativi
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