L’istituto di cui all’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972 si applica quando sussistono condizioni oggettive che non consentono di avvalersi della procedura di variazione in diminuzione.
Non è, quindi, possibile avvalersi della procedura di rimborso per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo, ma solo quando, per motivi non imputabili al soggetto passivo, quest’ultimo non sia legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione. È tale il caso in cui il creditore fallimentare abbia cessato l’attività prima che sia stato acclarata l’infruttuosità della procedura concorsuale alla quale è stato sottoposto il debitore.
Indice argomenti
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Caso esaminato
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Variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta a seguito di procedura concorsuale
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Rimborso dell’IVA
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Rapporto tra procedura di variazione e procedura di rimborso dell’IVA
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Fac simile istanza di rimborso
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Riferimenti normativi
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Variazione in diminuzione dell’IVA e procedura di rimborso (194 kB)
Variazione in diminuzione dell’IVA e procedura di rimborso - Prevalenza della proceduta di variazione in diminuzione su quella di rimborso
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