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Il quadro W deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione per l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti (cd “monitoraggio fiscale”) ed anche per le cripto-attività detenute attraverso "portafogli", "conti digitali" o altri sistemi di archiviazione o conservazione.
Il quadro W va compilato anche per determinare le seguenti imposte correlate al possesso degli investimenti e attività estere:
L’obbligo di comunicazione ai fini del monitoraggio fiscale prevede che nel quadro W sia indicata la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro, ma il quadro W va compilato anche in tali casi qualora sia dovuta l’IVAFE.
Il quadro W non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, l’obbligo di compilazione del quadro W è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso.
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Soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio |
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Gli investimenti |
Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Questi beni vanno sempre indicati nel quadro W indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta (ad esempio, gli immobili esteri, gli oggetti preziosi all’estero anche se custoditi in cassette di sicurezza, oppure le imbarcazioni iscritte nei pubblici registri esteri). Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”. Sono considerati “detenuti all’estero”, ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero. |
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Attività estere di natura finanziaria |
Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Queste attività vanno sempre indicate nel quadro W in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (ad esempio, le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere, gli investimenti e i metalli preziosi detenuti all’estero). |
La compilazione del quadro W assolve un duplice obiettivo:
Il quadro W deve essere compilato anche per assolvere agli obblighi del versamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività.
In caso sia richiesto di assolvere ai soli obblighi di monitoraggio, va barrata la colonna 16 e le caselle relative alla liquidazione delle imposte non dovranno essere compilate.
Occorre compilare il quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad esempio nel caso di un conto corrente all’estero chiuso nel corso del 2025).
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.
Gli obblighi dichiarativi non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti dovuti relativi all’IVIE. Ai soli fini della corretta determinazione dell’IVIE complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l’indicazione di tutti gli immobili situati all’estero compresi quelli non variati.
Il possesso di immobili situati all’estero, da parte di soggetti residenti fiscalmente in Italia, costituisce presupposto per l’imposta patrimoniale sul valore degli immobili all’estero.
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Oggetto dell’imposta |
Il possesso a qualunque titolo di immobili situati all’estero:
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Esclusione |
Sono esclusi dall’applicazione del tributo, salvo che le medesime non risultino classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (articolo 19, comma 15-bis, del, D.L., n. 201/2011):
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L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e al periodo dell’anno nel quale si è protratto il possesso, computando per mese intero quello nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.
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Base imponibile |
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Aliquote dell’imposta |
sono differenziate in base alla destinazione dell’immobile |
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Immobile |
% IVIE |
Detrazione |
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Generalità degli immobili (l’imposta è dovuta solo se l’importo risulta superiore alla franchigia di euro 200,00) |
1,06% |
Nessuna |
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Immobili adibiti ad abitazione principale od assegnati al coniuge separato/divorziato (abitazioni “di lusso”) |
0,40% |
200,00 euro |
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell’imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. (Circ. n°28/2012).
Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori catastali ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali.
Pertanto, per gli immobili nei predetti Stati si assume direttamente il valore catastale, intendendosi per tale il valore dell’immobile preso a base per la determinazione di imposte ivi dovute.
In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU.
In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale. È il caso, ad esempio, degli immobili siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per cento ai fini dell’applicazione della tax fonciere.
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore: l’Ivafe.
L’imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, è pari al 2 per mille.
Per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche, dal 2024 l’imposta è stabilita nella misura del 4 per mille annuo (legge di bilancio 2024 – articolo 1, comma 91, lettera b).
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero (100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.
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Base imponibile |
Il valore dei prodotti finanziari è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di possesso. Per le attività finanziarie che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore. Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, occorre far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Se il titolo ha sia il valore nominale sia quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Quando, invece, manca sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli. |
Dall’imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.
Non spetta alcun credito d’imposta se con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l’attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
Per l’individuazione del valore degli immobili situati all’estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVIE, anche se non dovuta.
Il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile.
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Immobili acquisiti per successione o donazione |
Il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione. |
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Immobili situati in Paesi appartenenti all’UE |
Il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. |
Per l’individuazione del valore dei prodotti finanziari devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVAFE. Pertanto, il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto “L.I.F.O.” e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.
Per esigenze di semplificazione, il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziari e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione Finanziaria.
In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”.
In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonché l’IVAFE complessiva dovuta.
Per le attività finanziarie l’importo da indicare nel quadro è prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall’istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti.
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Col. 1 - Codice titolo possesso |
indicare il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti: |
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1 |
Proprietà |
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2 |
Usufrutto |
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3 |
Nuda proprietà |
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4 |
altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.) |
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Col. 2 - tipo contribuente |
Cod. 1 |
se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente; |
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Cod. 2 |
se il contribuente risulta il titolare effettivo. |
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Col. 3 - codice individuazione bene |
indicare il codice di individuazione del bene.
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Col. 4 - Codice Stato estero |
indicare il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella 10 “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in Appendice alle istruzioni del modello 730/2026 (pag. 151) Tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare “valute virtuali”. |
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Col. 5 - Quota di possesso |
indicare la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento; |
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Col.6 - Criterio determin. valore |
indicare il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore: |
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1 |
valore di mercato; |
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2 |
valore nominale; |
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3 |
valore di rimborso; |
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4 |
costo d’acquisto; |
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5 |
valore catastale; |
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6 |
valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti. |
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Col. 7 - Valore iniziale |
indicare il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività; |
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Col. 8 - Valore finale |
indicare il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza. |
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Col.9 - Valore massimo c/c paesi non collaborativi |
indicare l’ammontare massimo che il prodotto finanziario ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta se il prodotto riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborative; |
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Col.10 - Giorni IVAFE – Cripto attività |
indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE o l’imposta sulle cripto-attività. il campo va compilato solo nel caso in cui sia dovuta l’IVAFE ovvero l’imposta sulle cripto-attività. |
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Col. 11 - Mesi IVIE |
indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE. si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni. Il campo va compilato solo nel caso in cui sia dovuta l’IVIE. |
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Col. 12 – Credito d’imposta |
riportare il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o prodotto finanziario nonché cripto attività. L’importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta. |
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Col. 13 - Detrazioni IVIE |
riportare la detrazione di 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Il campo va compilato solo nel caso in cui sia dovuta l’IVIE. |
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Col. 14 - Codice |
va indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, indicare: |
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1 |
compilazione quadro D, rigo D4 codici 5 e 8; |
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2 |
compilazione quadro M, rigo M31; |
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3 |
compilazione quadro T; |
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4 |
compilazione contemporanea di due o tre ipotesi descritte con i codici precedenti; |
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5 |
nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza; |
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Col. 15 - Quota partecipazione - IVAFE |
indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell’entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo; |
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Col. 16 - Solo monitoraggio |
La colonna va barrata nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero dell’IVAFE; |
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Col. 17 - CF società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo - IVAFE |
inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 15 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione); |
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Col. 18 e 19 - CF altri contestatari |
inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. nel caso in cui i cointestatari siano più di due barrare la colonna 20.
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Col. 21 – regime fiscalità privilegiata |
barrare nel caso di prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato. |
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Col. 2 - Eccedenza dichiarazione precedente |
riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2024, indicato nella colonna 7 del rigo 307 (o nella colonna 7 del rigo 357 per il coniuge dichiarante) del modello 730-3 2025 o nella colonna 5 del rigo RX26 del Mod. REDDITI PF 2025; |
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Col. 3 - Eccedenza compensata mod.F24 |
indicare l’importo dell’eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando il modello F24; |
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Col. 4 – Acconti versati |
indicare l’ammontare complessivo degli importi versati con il modello F24 indicando i codici tributo 4047 (primo acconto) e 4048 (secondo acconto) e l’anno 2025; |
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Col. 2 - Eccedenza dichiarazione precedente |
riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2024, indicato nella colonna 7 del rigo 304 (o nella colonna 7 del rigo 354 per il coniuge dichiarante) del modello 730-3 2025 o nella colonna 5 del rigo RX25 del Mod. REDDITI PF 2025; |
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Col. 3 - Eccedenza compensata mod.F24 |
indicare l’importo sul valore degli immobili posseduti all’estero eventualmente compensata utilizzando il modello F24; |
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Col. 4 – Acconti versati |
indicare l’ammontare complessivo degli importi versati con il modello F24 indicando i codici tributo 4044 (primo acconto) e 4045 (secondo acconto) e l’anno 2025; |
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Col. 2 - Eccedenza dichiarazione precedente cripto-attività |
riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore delle cripto-attività possedute all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2024; |
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Col. 3 - Eccedenza compensata F24 cripto-attività |
indicare l’importo dell’eccedenza dell’imposta sulle cripto-attività eventualmente compensata utilizzando il modello F24; |
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Col. 4 – Acconti versati |
indicare l’ammontare complessivo degli importi versati con il modello F24 indicando i codici tributo 1728 (primo acconto) e 1729 (secondo acconto) e l’anno 2025. |
Conto corrente in Francia
Supponiamo che un contribuente nel 2025 abbia:
Il quadro W dovrà essere così compilato:
L'IVAFE dovuta sarà 34,20 euro, perché la giacenza media supera € 5.000.
Conto cointestato al 50%
Supponiamo che un contribuente abbia:
Il quadro W dovrà essere compilato come segue:
Immobile a disposizione in Germania
Un contribuente residente in Italia detiene il 100% della proprietà di un immobile tenuto a disposizione in Germania. Non si ha a disposizione il valore catastale rivalutato dell’immobile da parte della Germania e, pertanto, si prende in considerazione il costo di acquisto pari a euro 180.000 euro.
Il credito di imposta è pari a euro 460.
BASE IMPONIBILE IVIE: costo di acquisto immobile 180.000,00
IVIE: 180.000 *1,06%= 1.908 euro
IVIE dovuta: 1.908 – 460= 1.448 euro
(prezzi IVA esclusa)