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L’articolo 4, comma 1, D.L. n. 167/1990 prevede che le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale, attraverso l’indicazione dei relativi valori nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.
La compilazione del suddetto quadro RW assolve un duplice obiettivo:
IVIE - Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero, disciplinata dall’art. 19, comma 13 e seguenti, del D.L. n. 201/2011. Tale imposta prende in considerazione gli immobili situati all’estero detenuti dalle persone fisiche residenti in Italia, pertanto, anche i cittadini stranieri ed extracomunitari, con residenza in Italia.
IVAFE - Imposta sul valore delle attività all’estero, disciplinata dall’articolo 19 commi da 13 a 23, D.L. n. 201/2011. Prende in considerazione le attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia, e quindi anche gli stranieri residenti in Italia ai fini fiscali per la maggior parte del periodo di imposta.
Il quadro RW deve essere compilato anche per assolvere agli obblighi del versamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività.
L’obbligo di comunicazione ai fini del monitoraggio fiscale prevede che nel quadro W sia indicata la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro. Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro RW qualora sia dovuta l’IVAFE.
Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
L’obbligo di monitoraggio non sussiste, inoltre per:
L’esonero viene riconosciuto solo qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività all’estero.
Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta.
Qualora il contribuente sia esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del presente quadro per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE.
| Soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio |
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|---|---|
| Comunione o cointestazione | ciascun soggetto intestatario deve compilare il quadro con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso. |
| Più diritti reali | sono tenuti all’effettuazione dell’adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà |
| Delega al prelievo | Il soggetto è tenuto alla compilazione del quadro salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società. |
L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per tramite di interposta persona.
| Situazione | Cosa deve indicare il contribuente nel Quadro RW | Note e precisazioni |
| Investimento o attività finanziaria detenuta direttamente all’estero |
| Obbligo sempre presente per investimenti o attività estere dirette. |
|---|---|---|
| Partecipazione in società estera residente in Paese collaborativo (trasparente) |
| Obbligo per chi è “titolare effettivo” secondo la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). |
| Partecipazione in società residente in Paese non collaborativo (black list) |
| Si applica l’approccio “look through”: si guarda al valore effettivo dei beni detenuti nei Paesi non collaborativi. Obbligo finché nella catena partecipativa c’è almeno una società in tali Paesi e vi è controllo ai sensi antiriciclaggio. |
| Partecipazione in società di diritto estero (generale) | L’obbligo di dichiarazione vale solo per le società estere, non per società italiane che investono all’estero. | Partecipazioni in società italiane che investono all’estero non obbligano alla dichiarazione, salvo cumulo con altre partecipazioni che configurano titolarità effettiva estera. |
| Partecipazione in società residenti italiane + partecipazioni estere che nel complesso configurano “titolare effettivo” |
| L’obbligo nasce solo se, combinando le partecipazioni, il contribuente è titolare effettivo di attività estere. |
| Partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati (UE o standard equivalenti) | valorizzazione diretta nel quadro RW | In questo caso non si verifica la qualifica di “titolare effettivo”, ma le partecipazioni vanno comunque indicate per valore. |
| Titolare effettivo tramite entità giuridiche diverse dalle società (es. trust, fondazioni) |
| Rilevano sia le entità residenti in Italia sia quelle estere, a prescindere dallo Stato in cui sono istituite. |
| Gli investimenti |
Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Queste attività vanno sempre indicate nel quadro RW indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta (ad esempio, gli immobili esteri, gli oggetti preziosi all’estero anche se custoditi in cassette di sicurezza, oppure le imbarcazioni iscritte nei pubblici registri esteri). Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”. Sono considerati “detenuti all’estero”, ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero. |
|---|---|
| Attività estere di natura finanziaria |
Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Queste attività vanno sempre indicate nel quadro RW in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (ad esempio, le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere, gli investimenti e i metalli preziosi detenuti all’estero). |
Il contribuente dovrà compilare il quadro RW per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle imposte dovute (IVIE, IVAFE e imposta sul valore delle cripto-attività).
In caso sia richiesto di assolvere ai soli obblighi di monitoraggio, va barrata la colonna 16 e le caselle relative alla liquidazione delle imposte non dovranno essere compilate.
Occorre compilare il quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad esempio nel caso di un conto corrente all’estero chiuso nel corso del 2024).
Gli obblighi dichiarativi non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti dovuti relativi all’IVIE. Ai soli fini della corretta determinazione dell’IVIE complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l’indicazione di tutti gli immobili situati all’estero compresi quelli non variati.
Il possesso di immobili situati all’estero, da parte di soggetti residenti fiscalmente in Italia, costituisce presupposto per l’imposta patrimoniale sul valore degli immobili all’estero.
| Oggetto dell’imposta |
Il possesso a qualunque titolo di immobili situati all’estero:
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|---|---|
| Esclusione |
Sono esclusi dall’applicazione del tributo, salvo che le medesime non risultino classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (articolo 19, comma 15-bis, del, D.L., n. 201/2011):
|
La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha apportato una modifica alla disciplina dell’IVIE. Dal 1° gennaio 2016, tale imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di un provvedimento di separazione.
L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e al periodo dell’anno nel quale si è protratto il possesso, computando per mese intero quello nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.
| Base imponibile |
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|---|---|
| Aliquote dell’imposta | sono differenziate in base alla destinazione dell’immobile |
| Immobile | % IVIE | Detrazione |
| Generalità degli immobili (l’imposta è dovuta solo se l’importo risulta superiore alla franchigia di euro 200,00) | 1,06% | Nessuna |
|---|---|---|
| Immobili adibiti ad abitazione principale od assegnati al coniuge separato/divorziato (abitazioni “di lusso”) | 0,40% | 200,00 euro |
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell’imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. (Circ. n°28/2012).
Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori catastali ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali.
Pertanto, per gli immobili nei predetti Stati si assume direttamente il valore catastale, intendendosi per tale il valore dell’immobile preso a base per la determinazione di imposte ivi dovute.
In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU.
In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale. È il caso, ad esempio, degli immobili siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per cento ai fini dell’applicazione della tax fonciere.
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore: l’Ivafe.
L’imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, è pari al 2 per mille.
Per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche, dal 2024 l’imposta è stabilita nella misura del 4 per mille annuo (legge di bilancio 2024 – articolo 1, comma 91, lettera b).
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero (100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.
| Base imponibile |
Il valore dei prodotti finanziari è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di possesso. Per le attività finanziarie che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore. Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, occorre far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Se il titolo ha sia il valore nominale sia quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Quando, invece, manca sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli. |
|---|
Dall’imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.
Non spetta alcun credito d’imposta se con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l’attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
Per l’individuazione del valore degli immobili situati all’estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVIE, anche se non dovuta.
Il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile.
| Immobili acquisiti per successione o donazione | Il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione. |
|---|---|
| Immobili situati in Paesi appartenenti all’UE | Il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. |
Per l’individuazione del valore dei prodotti finanziari devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVAFE. Pertanto, il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto “L.I.F.O.” e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.
Per esigenze di semplificazione, il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziari e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione Finanziaria.
In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”.
In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonché l’IVAFE complessiva dovuta.
Per le attività finanziarie l’importo da indicare nel quadro è prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall’istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti.
| Righi da RW1 a RW5 | ||
| Col. 1 | indicare il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti: | |
|---|---|---|
| 1 | Proprietà | |
| 2 | Usufrutto | |
| 3 | Nuda proprietà | |
| 4 | altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.) | |
| Col. 2 | Cod. 1 | se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente; |
| Cod. 2 | se il contribuente risulta il titolare effettivo. | |
| Col. 3 | indicare il codice di individuazione del bene. | |
(prezzi IVA esclusa)