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Con la Legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del D.L. n. 138/2011) è stata prevista la tassazione del godimento dei beni dell’impresa a soci e familiari nel caso in cui il corrispettivo pattuito per il loro uso sia inferiore al valore che lo stesso avrebbe sul libero mercato.
L’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-sexiesdecies, D.L. n. 138/2011, infatti, prevede:
- la tassazione in capo al socio e al familiare dell’imprenditore;
- l’indeducibilità, per l’impresa, dei costi relativi al bene concesso in godimento al socio/familiare dell’imprenditore;
- la necessaria comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento all’impresa concedente, l’art. 2, comma 36-quaterdecies, D.L. n. 138/2011 dispone che: “I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile”.
La disposizione che colpisce tutte le società e le ditte individuali.
(prezzi IVA esclusa)