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L’articolo 12 del D.P.R. n.917/86 disciplina le “detrazioni per carichi di famiglia”. Nello specifico, il comma 2, del predetto articolo, prevede che «le detrazioni di cui al comma 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedono un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili».
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