7 maggio 2026

Detrazioni familiari a carico: come gestirle nel 730 e in busta paga

Speciale dichiarazioni n. 07 - 2026
Autore: Debhorah Di Rosa

Le detrazioni per familiari a carico continuano a rappresentare un elemento centrale nella determinazione dell’IRPEF dovuta dai contribuenti, ma il quadro normativo applicabile al periodo d’imposta 2025 (modello 730/2026) risulta profondamente modificato. Le recenti riforme, in particolare l’introduzione dell’Assegno Unico Universale e gli interventi della Legge 207/2024, hanno ridotto il perimetro soggettivo dei beneficiari e introdotto nuovi requisiti più stringenti, soprattutto per gli “altri familiari”. La corretta individuazione dei soggetti fiscalmente a carico, la verifica dei limiti reddituali e la gestione delle detrazioni tra busta paga e dichiarazione assumono quindi un ruolo determinante. Un’errata applicazione può comportare la perdita del beneficio o l’obbligo di restituzione in sede di conguaglio.

Si tratta di uno strumento fondamentale di riduzione dell’IRPEF per i contribuenti che sostengono economicamente familiari privi di reddito o con redditi limitati. Nel 2026, il sistema si presenta articolato e in parte modificato rispetto al passato, soprattutto a seguito della riforma legata all’Assegno Unico Universale. Le detrazioni continuano a essere riconosciute per coniuge, altri familiari e figli in specifiche condizioni, ma con regole diverse per ciascuna categoria. Una corretta gestione, sia in busta paga sia nel modello 730, è essenziale per evitare errori, conguagli e perdita di benefici fiscali.

Familiari a carico

Un familiare è considerato fiscalmente a carico quando possiede un reddito annuo non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge:

  • Figli fino a 24 anni: 4.000 euro;
  • Altri familiari e figli over 24: 2.840,51 euro.

Il reddito da considerare è quello complessivo, comprensivo anche di eventuali redditi esenti o soggetti a imposta sostitutiva.

Il superamento anche minimo di tali soglie comporta la perdita totale della detrazione per l’intero anno.

Rientrano tra i familiari a carico:

  • il coniuge (non legalmente separato)
  • i figli (con regole specifiche)
  • altri familiari conviventi o che percepiscono assegni alimentari

Tra questi ultimi rientrano genitori, suoceri, fratelli e sorelle, nonni, generi e nuore, a condizione che convivano con il contribuente oppure ricevano un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Detrazione per coniuge a carico

La detrazione IRPEF per il coniuge a carico nel 2026 varia in base al reddito complessivo del contribuente, con un massimo di 800 euro annui per redditi fino a 15.000 euro, diminuendo fino ad annullarsi oltre gli 80.000 euro. In particolare:

  • fino a 15.000 euro: la detrazione è pari a 800 diminuiti in base alla formula 800 x ((110 x reddito complessivo)/15.000)
  • da 29.001 a 29.200 euro: 700 euro
  • da 29.201 a 34.700 euro: 710 euro
  • da 34.701 a 35.000 euro: 720 euro
  • da 35.001 a 35.100 euro: 710 euro
  • da 35.101 a 35.200 euro: 700 euro
  • da 35.201 a 40.000 euro: 690 euro
  • Da 40.000,01 a 80.000 euro: la detrazione diminuisce progressivamente fino ad annullarsi in applicazione della seguente formula: 690 x ((80.000- reddito complessivo)/40.000)
  • Oltre 80.000 euro non spetta alcuna detrazione.

Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Detrazione altri familiari a carico

Per i familiari diversi da coniuge e figli, la detrazione base è pari a  750 euro annui per ciascun familiare. Anche in questo caso l’importo effettivo si riduce con l’aumentare del reddito e si applica la stessa logica di proporzionalità IRPEF, applicando quindi la seguente formula: 750 x ((80.000 – reddito complessivo)/80.000).

Tabella riepilogativa detrazioni familiari 2026

Tipologia familiare

Detrazione teorica

Note

Coniuge a carico

Fino a ~800 €

Variabile per reddito

Altri familiari

750 €

Conviventi o assegno alimentare

Detrazioni in busta paga

Le detrazioni possono essere applicate direttamente dal datore di lavoro, che agisce come sostituto d’imposta. Il lavoratore deve comunicare:

  • i familiari a carico
  • eventuali variazioni (reddito, convivenza, età)

Esempio pratico

Lavoratore dipendente che ha comunicato di avere il coniuge a carico e, sulla base dei calcolo presuntivi operati per l’elaborazione delle mensilità correnti, ha diritto ad una detrazione pari a 62,79 euro mensili. Il reddito presunto è pari a 6.350 euro mensili e la detrazione è dunque pari a 800 – (800 x (110 x reddito complessivo)/15.000) = 62,79 euro

Nel corso dell’anno il coniuge comincia a lavorare e il suo reddito supera quello limite per il carico fiscale. In questo caso la detrazione già fruita per una prima parte dell’anno, pari a 376,45 euro, deve essere recuperata dal sostituto d’imposta.

Detrazioni nel modello 730

Nel modello 730, il contribuente può confermare le detrazioni già applicate, recuperare detrazioni non utilizzate oppure correggere eventuali errori. Il risultato può essere un rimborso fiscale oppure un debito da restituire.

Esempio di calcolo

Coniuge a carico

Reddito contribuente: 20.000 euro

Detrazione fissa pari a 690 euro

Esempio 2 – Genitore a carico

Reddito contribuente: 30.000 euro

Detrazione teorica: 750 euro

Detrazione effettiva: 750 x (80.000-30.000)/80.000) = 468,75 euro

Domande e risposte

Posso avere entrambi i genitori a carico?

Sì, se rispettano i limiti di reddito e convivono con te o percepiscono assegni alimentari.

Serve sempre la convivenza?

Sì, per gli altri familiari, salvo il caso di assegni alimentari.

Se il familiare supera il reddito per pochi euro cosa succede?

Perde completamente lo status di familiare a carico per tutto l’anno.

Caso pratico risolto

Laura ha un reddito annuo: 32.000 euro

Il coniuge non ha reddito e la madre convivente ha un reddito di 2.000 euro.

Entrambi sono fiscalmente a carico.

La detrazione per il coniuge a carico è pari a circa 650 euro

La detrazione madre è pari a circa 500 euro

Laura ha diritto una detrazione complessiva di circa 1.150 euro.

Requisiti reddituali

Ai fini della verifica del limite (2.840,51 euro o 4.000 euro) devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da enti internazionali, i redditi da locazione soggetti a cedolare secca e la quota esente dei lavoratori frontalieri, che dal 2024 ammonta a 10.000 euro. Restano invece esclusi dal computo i redditi esenti come le borse di studio, i redditi soggetti a tassazione separata e le rendite INAIL.

Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, confermata con la Risposta a interpello n. 67/2025, è stato ribadito un punto critico per i ricercatori rientrati in Italia: la quota di reddito esente del 90% non rileva ai fini del superamento del limite per essere considerati a carico. Questo orientamento “pro-fiscum” garantisce la conservazione dell’agevolazione anche in presenza di redditi lordi elevati, purché la quota imponibile resti sotto soglia. Un errore comune è omettere il reddito dell’abitazione principale non soggetta a IMU, che invece concorre alla formazione del tetto reddituale.

Le recenti riforme hanno ridotto drasticamente il perimetro degli altri familiari ammessi in detrazione, legando il beneficio alla convivenza.

Detrazione spettante per il coniuge a carico

Nel rispetto del limite reddituale di 2.840,51 euro, è considerato fiscalmente a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente con il contribuente o residente all’estero. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, per il coniuge a carico spetta una detrazione dall’IRPEF lorda variabile da zero a 800 euro. L’importo in concreto spettante è determinato secondo tre classi decrescenti collegate all’ammontare del reddito complessivo dell’altro coniuge. La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha recepito l’estensione della detrazione, per effetto della Legge 76/2016, anche alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, garantendo parità di trattamento nel rispetto del limite di reddito.

Abolizione per gli altri gradi di parentela

Le detrazioni IRPEF per gli “altri familiari” spettano ora esclusivamente a ciascun ascendente (genitori, nonni, bisnonni) che conviva stabilmente con il contribuente. L’intervento normativo della Legge 207/2024 ha abolito dal periodo d’imposta 2025 il beneficio fiscale per diverse categorie di parenti precedentemente ammesse. La convivenza materiale è divenuta un requisito stringente e indispensabile: in passato era sufficiente attestare, in via alternativa, il versamento di assegni alimentari volontari non derivanti da provvedimenti giudiziari. L’importo teorico della detrazione è fissato a 750 euro, fruibile unicamente a condizione che il contribuente dichiarante possieda un reddito complessivo non superiore alla soglia di 80.000 euro.

La limitazione delle detrazioni ai soli ascendenti conviventi aveva inizialmente precluso l’accesso alle agevolazioni per gli altri gradi di parentela esclusi. Per neutralizzare questa penalizzazione, l’articolo 1 del DLgs 192/2025 ha introdotto una specifica clausola di salvaguardia, riformulando il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR. Anche se la detrazione diretta in busta paga è stata abolita per alcune categorie (come i figli over 30 non disabili o i fratelli), questi soggetti mantengono lo status per le altre agevolazioni fiscali, tra cui il welfare aziendale esente riconosciuto dal datore di lavoro, a condizione che rispettino i limiti di reddito di 2.840,51 o 4.000 euro. La disposizione correttiva ha effetto retroattivo a partire dall’1.1.2025.

Familiare ex art. 433 c.c.

Detrazione IRPEF

Condizione obbligatoria

Ascendenti (genitori, nonni)

Spettante

Convivenza col contribuente

Fratelli e sorelle

Abolita

-

Discendenti dei figli (nipoti)

Abolita

-

Generi, nuore e suoceri

Abolita

-

Coniuge legalmente separato

Abolita

-

Nuove restrizioni per i cittadini extracomunitari

A decorrere dal periodo d’imposta 2025, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non possiedono la cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, in relazione ai familiari residenti all’estero. Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 12 del TUIR, introdotto dalla Legge 207/2024, ha determinato un radicale mutamento per i cittadini extracomunitari. Fino al 2024 era sufficiente produrre una specifica documentazione anagrafica tradotta e asseverata dal consolato, oppure provvista di Apostille, per fruire del beneficio, procedura oggi preclusa per i parenti non residenti nel territorio nazionale.

Caso pratico

Ripartizione delle detrazioni per familiari a carico in caso di contribuente in regime forfettario

Ipotizziamo il caso di due coniugi, di cui uno di essi applica il regime forfettario. Tale regime non prevede la tassazione IRPEF, quindi il problema che si pone è come ripartire la detrazione per familiari a carico. Su questa fattispecie non vi sono chiarimenti di prassi ufficiali. Tuttavia, è possibile prendere a riferimento quanto indicato dall’articolo 1, comma 75 della Legge n. 190/14. La norma, in deroga al principio generale, stabilisce che il reddito determinato in regime forfettario sia rilevante ai fini dello status di familiare fiscalmente a carico;

Il Reddito Forfettario non deve essere tenuto in considerazione per verificare il familiare con reddito più elevato, per la ripartizione della detrazione dei familiari a cario. Infatti, solo al familiare con il reddito più elevato può prendersela al 100%. In questo caso con un coniuge in regime forfettario, la detrazione per familiari a carico può essere concessa al 100% all’altro coniuge.

Soggetti non residenti Schumacker

I contribuenti non residenti non possono beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia (ex art. 24, co. 3 del TUIR). Fa eccezione il caso dei c.d. “non residenti Schumacker“, i quali realizzano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, ex co. 3-bis dell’art. 24 del TUIR. Questi possono beneficiare di deduzioni e detrazioni d’imposta altrimenti non riconosciute ai non residenti, a condizione che nel proprio Stato di residenza essi non godano di benefici fiscali analoghi.

Comunicazione al datore di lavoro e rischio restituzione

Il sostituto d’imposta riconosce le detrazioni mensili in busta paga sulla base di un’apposita dichiarazione fornita dal dipendente, contenente i codici fiscali e l’attestazione dei requisiti previsti. Per effetto delle stringenti restrizioni introdotte dalla Legge 207/2024, i lavoratori dipendenti sono obbligati a comunicare tempestivamente l’eventuale decadenza del diritto. L’omessa segnalazione di un figlio che compie 30 anni, di un ascendente non più convivente o il superamento della soglia reddituale generano un indebito godimento dell’agevolazione. Senza un’indicazione corretta in sede di dichiarazione dei redditi o una tempestiva comunicazione aziendale, il contribuente sarà tenuto alla restituzione integrale degli importi non spettanti in fase di conguaglio.

Le detrazioni per altri familiari sono ancora riconosciute a tutti i parenti?

No. A partire dal periodo d’imposta 2025, la normativa ha ristretto significativamente l’ambito applicativo. Le detrazioni IRPEF spettano esclusivamente per gli ascendenti (genitori, nonni) e solo a condizione che siano conviventi con il contribuente. Sono state invece abolite per altre categorie di parentela, come fratelli, sorelle, generi e nuore.

Cosa succede se un familiare supera anche di poco il limite di reddito?

Il superamento del limite, anche per pochi euro, comporta la perdita totale dello status di familiare fiscalmente a carico per l’intero anno d’imposta. Questo implica la restituzione delle detrazioni eventualmente già fruite in busta paga, con conguaglio a debito in sede di 730.

Il datore di lavoro è responsabile dell’errata applicazione delle detrazioni?

No. Il sostituto d’imposta riconosce le detrazioni sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore. È quindi il contribuente che ha l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni (reddito del familiare, cessazione convivenza, limiti di età). In caso di mancata comunicazione, la responsabilità del recupero ricade interamente sul lavoratore.

Riferimenti normativi

 

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