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Il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale deve presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto in via telematica. Per quanto riguarda i termini di versamento connessi alle operazioni straordinarie, non vi sono regole specifiche, pertanto è applicabile la disciplina prevista dall’art. 17, D.P.R. n. 435/2001.
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