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La Finanziaria 2008 ha introdotto la disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 96 applicabili dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 dunque, per la maggior parte dei contribuenti, dall’anno 2008. La norma di cui all’art. 96 TUIR riguarda solo i soggetti IRES, non considerando nemmeno gli enti non commerciali che svolgono anche un’attività commerciale in termini minoritari e che compilano il modello Unico ENC. Per quanto concerne banche, imprese di assicurazione e società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi, gli interessi passivi da essi sostenuti sono deducibili dalla base imponibile nei limiti del 96% del loro ammontare. Per i soggetti IRPEF si applica il meccanismo del pro rata, di cui all’art. 61 TUIR.
(prezzi IVA esclusa)