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Il contributo di solidarietà è dovuto da tutti i soggetti passivi Irpef (compresi i non residenti per i redditi prodotti nel territorio dello Stato), sulla parte di reddito eccedente i 300 mila euro lordi annui nella misura del 3%. È determinato in sede di dichiarazione dei redditi e si versa in unica soluzione insieme al saldo Irpef di giugno. Operativo a partire dal 2011 e fino al 31 dicembre 2013, è deducibile dal reddito complessivo. La nuova misura è stata introdotta con la “manovra di Ferragosto” (D.L. 138/2011) per cercare di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblici concordati in sede europea e potrà, quindi, essere prorogata anche per gli anni successivi.
(prezzi IVA esclusa)