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Nelle società di capitali la fase di liquidazione è un procedimento necessario, a differenza delle società di persone, per le quali è facoltativo e che, pertanto, possono cessare senza eseguirlo. Le modalità di determinazione del reddito ai fini Ires, nella fase di liquidazione, sono disciplinate dall'art. 182, D.P.R. 917/1986, mentre i connessi adempimenti dichiarativi sono contenuti nell'art. 5, D.P.R. 322/1998, così come modificato dal D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. con modif. dalla L. 27.2.2009, n. 14.
In particolare, per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi occorre distinguere tre diverse ipotesi:
- la procedura termina entro la residua frazione del periodo d'imposta nel quale è deliberata la liquidazione;
- la procedura termina entro cinque esercizi, incluso quello in cui ha avuto inizio;
- la procedura si protrae per più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio.
(prezzi IVA esclusa)