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I soggetti che realizzano operazioni infragruppo con l’estero devono applicare quanto previsto dall’articolo 110, comma 7, del TUIR, il quale prevede che, “i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito”.
(prezzi IVA esclusa)