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Il presente lavoro illustra la rappresentazione in dichiarazione del credito di imposta riconosciuto per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento UE n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
In aggiunta ai casi pratici relativi alla compilazione del modello dichiarativo sono illustrati i presupposti ed i requisiti per la fruizione dell’agevolazione.
L'articolo 16 del D.L. 19/9/2023 n. 124 ha previsto, per il 2024, un credito d'imposta per gli investimenti nella c.d. "ZES unica" per il Mezzogiorno.
Il perimetro territoriale dell’agevolazione è costituito dalle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 485 – 491, L. 207/2024) ha prorogato l'agevolazione anche per il 2025).
Con D.M. del 17/5/2024 emanato dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono state emanate le disposizioni attuative dell’agevolazione.
Con il Provvedimento n. 262747/2024 è stato approvato il Modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo in parola.
Il Provvedimento n. 350036/2024 ha approvato il modello di comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti nella ZES unica.
Al fine di accedere al beneficio per il 2024, dovevano essere presentate all'Agenzia delle Entrate le seguenti comunicazioni:
Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all'acquisizione dei beni strumentali (v. infra), destinati a strutture produttive ubicate nel perimetro territoriale prima specificato.
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché' nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Per individuare il settore di appartenenza si prende quale riferimento il codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, riferito alla struttura produttiva presso la quale è realizzato il programma di investimenti oggetto dell'agevolazione richiesta.
L'agevolazione, inoltre, non è consentita alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (faq 11/7/2024), è possibile che una società con sede legale al di fuori della ZES unica possa richiedere il credito d'imposta in questione per investimenti agevolati destinata ad una sua struttura produttiva che si insedia nell'ambito territoriale della Zes unica (cfr., la risposta ad istanza di interpello pubblicata sub n. 771 del 2021).
Alle imprese che effettuano investimenti per l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel perimetro dei territori costituenti la ZES unica è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027.
Per essere agevolati gli investimenti devono far parte di un progetto di investimento iniziale come definito dall’articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento UE 651/2014, vale a dire “un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente”.
Gli investimenti sono agevolabili se relativi a macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica.
In riferimento alla quota immobili del programma di investimenti ammesso alle agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate (risposta interpello n. 183, 8/7/2025), ha precisato che
In pratica, in caso di acquisto di nuovi macchinari per 270.000 euro e di un immobile strumentale di costo pari a 600.000 euro, ai fini dell'agevolazione la componente immobiliare rileverà soltanto per 270.000 euro. Il totale agevolabile sarà quindi pari a 540.000 euro.
Il credito di imposta è commisurato agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024. Per ciascun programma di investimenti è previsto un limite minimo di 200mila euro ed uno massimo pari a 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
Ai fini dell’ammissione ai benefici di legge, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
A prescindere dal regime contabile adottato, li investimenti si intendono effettuati secondo le regole di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR:
Il costo di un bene oggetto di un investimento effettuato, secondo i criteri appena richiamati, successivamente al termine del 15/11/2024 non è computabile ai fini del calcolo del credito d'imposta per il 2024. In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta di un costo sono irrilevanti eventuali "ordini effettuati" e "acconti pagati" entro la predetta data del 15/11/2024 (faq Agenzia delle Entrate 11/7/2024), in quanto la disposizione in esame non contempla il meccanismo della prenotazione.
Il credito spetta
La misura del credito d'imposta teorico è differenziata per Regioni, dimensioni d'impresa e ammontare degli investimenti, come riportato nella seguente tabella.
Il bonus:
È utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza necessità di preventiva indicazione in dichiarazione dei redditi.
L’utilizzo del credito di imposta è ammesso dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito effettivamente spettante, e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.
Il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Per espressa previsione normativa (articolo 38, comma 18, D.L. 19/2024, come modificato dall'articolo 1, comma 427, L. 207/2024 – legge di bilancio 2025, il credito d'imposta ZES unica è cumulabile con il bonus investimenti transizione 5.0.
L’agevolazione, altresì, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE. Il credito ZES unica risulterebbe, pertanto, cumulabile con il credito d'imposta per investimenti 4.0 ex L. 178/2020, trattandosi di una misura generale (in tal senso l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 360/2020 si è espressa seppure in relazione al cumulo con il precedente credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex L. 208/2015, misura agevolativa precedente analoga a quella in commento).
Sono previste specifiche ipotesi di ricalcolo dell’agevolazione:
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria si procede alla rideterminazione del beneficio anche se non viene esercitato il riscatto.
Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone agevolate, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca dei benefici.
Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni sopra indicate è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi descritte.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
L’agevolazione dev’essere riportata nel quadro RU (codice credito di imposta T1).
Per il credito di imposta in parola, nella sezione I del quadro RU, in aggiunta al rigo RU1 nel quale riportare il codice credito, desumibile dalla tabella precedente, si rendono compilabili esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. Nel rigo RU5 va indicato il credito d'imposta riconosciuto nel corso del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione.
Supponiamo che un’impresa abbia realizzato un programma di investimenti agevolabile pari a 1mln di euro e che abbia maturato un credito di imposta pari al 60% (600mila euro), la compilazione della sezione I, ipotizzando che nel 2024 non siano state effettuate compensazioni, è la seguente.
In relazione ai soggetti “non solari” le istruzioni precisano che, qualora il periodo di imposta sia in corso al 22 luglio 2024 e chiuso prima del 12 dicembre 2024, non devono indicare il credito d'imposta nel modello REDDITI 2024. Qualora tali soggetti abbiano indicato il credito nel modello REDDITI 2024, il residuo non va riportato nel rigo RU2 del presente modello e il nuovo ammontare del credito, determinato sulla base della percentuale resa nota con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, va riportato per intero nel rigo RU5, colonna 3.
Trattandosi di un aiuto di Stato l’agevolazione dev’essere riportata anche nel quadro RS rigo RS401. Il codice aiuto è 86.
Le istruzioni forniscono le seguenti importanti precisazioni:
Ipotizziamo che l’impresa di cui al precedente esempio abbia sostenuto costi esclusivamente per impianti, macchinari ed attrezzatura e che non sia un’impresa unica, la compilazione del rigo RS401 è proposta di seguito:
Si badi che secondo le istruzioni l'indicazione degli aiuti nel prospetto sarebbe "necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi" (in tal senso si è pronunciata la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-06180 del 23/6/2021).
Un macchinario facente parte di un programma di investimenti agevolabili ordinato il 31/10/2024 con contestuale versamento di un acconto in misura pari al 20% consegnato il 30/11/2024 è ammesso ai benefici di legge?
No. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’ammissibilità del credito di imposta ZES unica Mezzogiorno non è applicabile la cd. prenotazione degli investimenti, i quali, pertanto solo se effettuati entro il 15/11/2024 secondo i criteri di competenza declinati dall’articolo 109 del TUIR.
Il credito di imposta in parola è cumulabile con il credito di imposta 4.0?
Si. In assenza di un espresso divieto, stante l’indicazione normativa secondo la quale l’agevolazione in esame è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Appare, pertanto, cumulabile con il credito di imposta Transizione 4.0 ex L. 178/2020.
Il credito di imposta ZES unica Mezzogiorno è imponibile?
Si. In assenza di una indicazione normativa si senso contrario è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e concorre alla formazione del valore della produzione soggetto ad imposizione IRAP.