15 ottobre 2025

Redditi 2025: il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive

Speciale dichiarazioni n. 48 - 2025
Autore: Giovanni Riccio

Il prospetto relativo alle plusvalenze e sopravvenienze attive presente nei modelli redditi 2025 è stato interessato dalle modifiche del decreto delegato di riforma dell’IREF dell’IRES emanato nel perimetro della riforma fiscale, che non consente più il frazionamento delle sopravvenienze attive rappresentate dai contributi in conto capitale.

Resta la necessità della sua compilazione in caso di opzione per il frazionamento della tassazione delle plusvalenze.

Indice argomenti

  • Premessa
  • La tassazione frazionata delle plusvalenze
  • Frazionamento delle plusvalenze e concordato preventivo biennale
  • Caso pratico: l’esposizione in dichiarazione del frazionamento della plusvalenza
  • Caso pratico: l’esposizione in dichiarazione del frazionamento dei contributi in conto capitale
  • L’esperto risponde
  • Riferimenti normativi e di prassi 

Premessa

Il prospetto va compilato per il differimento della tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, esclusivamente nell'anno in cui viene operata la scelta per la rateazione.

Il modello redditi 2025 è stato interessato da una modificata rispetto a quello dello scorso anno, conseguente alla disposizione dell’articolo 9, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, relativo alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali.

In particolare, tra le altre misure, la norma ha disposto l’eliminazione della possibilità di ripartire la tassazione dei contributi in conto capitale in più esercizi (articolo 88, comma 3, del TUIR). Si tratta di quei contributi diversi sia dai contributi in denaro o in natura spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto (articolo 85 comma 1 lett. g) del TUIR), dai contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge (articolo 85 comma 1 lett. h) del TUIR), che dai contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili (c.d. contributi in conto impianti).

Di seguito, in riferimento al modello SC, il confronto tra i prospetti del modello redditi 2025 e 2024.

SC 2024 

sc 2024

SC 2025

sc 2025

La disciplina fiscale antecedente alla modifica apportata da Legislatore delegato stabiliva che tali sopravvenienze attive concorrevano a formare il reddito d’impresa secondo il principio di cassa, con la facoltà di tassare questi componenti di reddito in un numero massimo di cinque quote di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta del relativo incasso.  

Il testo aggiornato del richiamato articolo 88 dispone la tassazione in un’unica soluzione secondo il criterio di cassa. È, pertanto, venuta meno la facoltà della rateizzazione della sopravvenienza attiva.

Come evidenziato dalla circolare n. 20 del 31/7/2025 di Assonime, non è stato eliminato del tutto il possibile doppio binario in quanto rimane invariata la divergenza rispetto ai criteri contabili che si basano, invece, sulla ragionevole certezza del conseguimento del contributo. L’avvicinamento al bilancio si risolve solo nel fatto che i contributi in parola non possono più essere ripartiti su una pluralità di esercizi. Si ripete che è stata eliminata la possibilità del frazionamento; tuttavia, rimane fermo il principio della tassazione secondo il criterio di cassa.

Va, altresì, evidenziata l’ultrattività della novella normativa, sicché, a parere di Assonime, è da ritenere che un medesimo contributo che sia stato in parte erogato prima del 2024 e per altra parte nel 2024 (o in esercizi successivi) possa essere assoggettato a due regimi diversi. Per le somme corrisposte ante 2024, rileverà la ripartizione in più periodi di imposta eventualmente attivata in precedenza. Per quelle corrisposte dal 2024 varrà la regola di tassazione immediata in un’unica soluzione introdotta dal richiamato decreto delegato.

La richiamata modifica normativa si applica a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per i soggetti “solari”).

La tassazione frazionata delle plusvalenze

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 86 del TUIR, le plusvalenze conseguenti alla cessione a titolo oneroso possono essere frazionate se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, ovvero per le partecipazioni non pex di cui all’articolo 87 del TUIR, se classificate tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci.

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a due interpelli (nn. 19 del 4/2/2020 e 609 del 18/12/2020) ha ritenuto applicabile la possibilità del frazionamento anche alla cessione di beni immateriali mai iscritti in bilancio.

Il frazionamento della tassazione in quote costanti fino ad un massimo di cinque a partire dall’esercizio in cui la plusvalenza viene realizzata deve risultare dalla scelta operata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al citato periodo di imposta, altrimenti la tassazione avviene per intero nel periodo di realizzo.
La prassi erariale (risoluzione n. 325 del 14/10/2002) ritiene che la mancata compilazione del citato prospetto in cui si manifesta l’opzione per la tassazione frazionato non possa essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa. È ammessa la rettifica solo nei novanta giorni successivi all’ordinario termine di presentazione della dichiarazione. L’Ade, in buona sostanza, sostiene che con l’integrativa presentata oltre tale termine il contribuente attuerebbe un ripensamento dell’originaria scelta divenuta irrevocabile.

Per quanto concerne i soggetti in contabilità ordinaria la tassazione frazionata non si concretizza con la variazione in diminuzione della quota di plusvalenza da tassare negli esercizi successivi.

Come precisato dalle istruzioni, in tutti e tre i modelli dichiarativi, i righi interessati sono l’RF7 (variazione in aumento) per indicare la quota soggetta a tassazione e l’RF34 (variazione in diminuzione) per la variazione in diminuzione dell’intero importo della plusvalenza contabilizzata.

L’opzione per la tassazione frazionata è esercitabile anche dalle imprese minori, le quali, tuttavia, a differenza di quelle in contabilità ordinaria, devono indicare nel quadro RG, rigo RG6, solo la quota soggetta a tassazione.

PF 2205

pf 2025.png

SP 2025

sp 2025.png

Le istruzioni ai modelli dichiarativi precisano che nel rigo RG6, va indicato l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR, afferenti ai beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza.

Per quanto concerne i contribuenti forfettari, stante l’irrilevanza delle plusvalenze ai fini della determinazione del reddito (circolare n. 10/E del 4/4/2016), non si procede ad alcuna indicazione in dichiarazione dei redditi.

Frazionamento delle plusvalenze e concordato preventivo biennale

Il frazionamento delle plusvalenze rileva anche ai fini della determinazione del reddito in caso di opzione per il concordato preventivo biennale.

Ricordiamo che l’articolo 16 D. Lgs. 13/2024 (cd. decreto CPB) prevede che il reddito d’impresa concordato subisce modifiche (anche dalle) plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 56, 86 e 87 del TUIR. Una disposizione analoga è contenuta nell’articolo 15 del richiamato decreto delegato in relazione al reddito di lavoro autonomo.

Con la circolare n. 9/E del 24/6/2025, l’Agenzia afferma che nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, il reddito da indicare nel rigo P04 dovrà essere ridotto della sola quota di plusvalenza che ha concorso alla determinazione del reddito d’impresa dell’anno.

L’Agenzia precisa che l’opzione per la rateizzazione dev’essere effettuata secondo gli ordinari adempimenti dichiarativi vale a dire compilando l’apposito prospetto previsto nel quadro RS dei modelli redditi.

Si pensi, ad esempio, alla seguente ipotesi del frazionamento di una plusvalenza realizzata nel 2022 da un contribuente che ha aderito al concordato preventivo per il biennio 2024 – 2025.

Realizzazione plusvalenza                 2022                 10.000                         

Tassazione                                           2022                 2.000                           

                                                              2023                 2.000                           

Anno CPB                                             2024                 2.000 (rigo CP7 col. 2)

Anno CPB                                             2025                 2.000                           

                                                               2026                 2.000            

È da ritenere che quanto evidenziato a proposito delle plusvalenze si renda applicabile anche in ipotesi di tassazione frazionata delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88, comma 3, lett. b), del TUIR, incassate sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023. Ricordiamo, infatti, che in conseguenza del decreto delegato di riforma dell’IRES (Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, art. 9), a partire dal periodo di imposta successivo, ferma la tassazione per cassa, è venuta meno la possibilità del frazionamento dell’imposizione.

Un’altra importante precisazione della circolare in commento è contenuta nella risposta 6.4. L’Agenzia ha chiarito che le modifiche al reddito concordato di cui agli articoli 15 e 16 del decreto CPB assumono rilevanza secondo i valori fiscalmente riconosciuti.

Ne consegue, ad esempio, che un’eventuale plusvalenza insorta in conseguenza della cessione di un autovetture non strumentale, quindi non pienamente deducibile, rileva ai fini che qui interessano nella misura in cui è soggetta a tassazione.

L'esposizione in dichiarazione del frazionamento della plusvalenza
Per esemplificare quanto esposto ipotizziamo il seguente caso di una Srl che opti per il massimo frazionamento della tassazione (5 anni):

  • Costo storico 1.000
  • Fondo ammortamento 500
  • Corrispettivo cessione 600
  • Plusvalenza 100 (600 – 500)
  • Quota annuale da tassare 20 (100 / 5).

La compilazione del prospetto Plusvalenze e sopravvenienze attive è riportato di seguito.

caso pratico.png

Come precisato dalle istruzioni, nel rigo RS126 va indicato in colonna 1, relativamente ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, l'importo delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche, per la parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo conseguito in denaro, in colonna 2, l'importo complessivo delle plusvalenze (art. 86, comma 4, del TUIR), al netto dell'importo indicato in colonna 1 e in colonna 3, l'importo delle sopravvenienze (art. 88, comma 2, del TUIR), oggetto di rateazione.

Nel rigo RS127, va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta, in colonna 1, per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche, in colonna 2, per le plusvalenze diverse da quelle indicate in colonna 1, e per le sopravvenienze, in colonna 3.

Gli importi indicati vanno riportati secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei righi RF7 e RF34 del quadro RF.

La compilazione del quadro RF è la seguente:

qaudro rf

l’esposizione in dichiarazione del frazionamento dei contributi in conto capitale
Supponiamo che una Srl abbia incassato nel 2023 un contributo in conto capitale ed abbia proceduto al frazionamento della tassazione come segue:

caso2

Nel rigo RF8 vanno indicati i predetti proventi incassati nel periodo d'imposta se imputati a conto economico in periodi precedenti, vanno indicate, inoltre, le quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi oggetto di rateazione nei precedenti periodi d'imposta (art. 13, comma 2, decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

foto del caso 2.png

L’esperto 

È possibile il frazionamento della tassazione dei contributi in conto capitale incassati nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024?

No. Il decreto delegato n. 192/2024 vieta tale possibilità per i contributi in parola; pertanto, possono essere oggetto di tassazione frazionata solo quelli incassati sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Il frazionamento della tassazione delle plusvalenze è ammesso anche per le imprese minori?

Si. Tali soggetti, tuttavia, a differenza delle imprese in contabilità ordinaria riportano nel quadro RG solo la quota imponibile nell’anno.

In caso di omissione per l’opzione del frazionamento della tassazione della plusvalenza nella dichiarazione originaria tempestivamente presentata è possibile procedere mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa?

No. La prassi erariale (risoluzione n. 325 del 14/10/2002) ritiene che la mancata compilazione del citato prospetto in cui si manifesta l’opzione per la tassazione frazionato non possa essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa. È ammessa la rettifica solo nei novanta giorni successivi all’ordinario termine di presentazione della dichiarazione. L’Ade, in buona sostanza, sostiene che con l’integrativa presentata oltre tale termine il contribuente attuerebbe un ripensamento dell’originaria scelta divenuta irrevocabile.

Riferimenti normativi e di prassi 

  • Articolo 9, comma 1, lett. a), D. Lgs. 192/2024
  • Articolo 86, comma 4, TUIR
  • Articolo 88, comma 3, TUIR
  • Articolo 85, comma 1, lett. g) e h), TUIR
  • Articoli 15 e 16, D. Lgs. 13/2024
  • Assonime, circolare n. 20, 31/7/2025
  • Risposta interpello n. 19, 4/2/2020
  • Risposta interpello n. 609, 18/12/2020
  • Risoluzione n. 325, 14/10/2002
  • Circolare n. 9/E, 24/6/2025
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