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Il presente lavoro è dedicato alle modalità compilazione del prospetto per la verifica dell’operatività e della determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi nei modelli redditi di prossima presentazione. La disciplina in esame è stata oggetto di un’importante modifica da parte del decreto delegato di riforma dell’IRES, in particolare sono state dimezzate quasi tutte le percentuali presuntive.
Le società di comodo, stante l’avvenuta abolizione delle società in perdita sistematica, sono riconducibili esclusivamente alla fattispecie delle società non operative ai sensi dell’articolo 30 della L. 724/1994.
Si tratta di quelle che non superano il cd. test di operatività, vale a dire quelle che quale valore medio del triennio di riferimento (il periodo di imposta ed i due precedenti) della somma dei ricavi, dei proventi non straordinari e dell’incremento delle rimanenze, esprimono un valore inferiore a quello minimo presunto determinato applicando le percentuali di redditività normativamente previste al valore medio del costo fiscalmente riconosciuto di partecipazioni e crediti finanziari, immobili e navi, altre immobilizzazioni.
La disciplina delle società in perdita sistematica, ai sensi dell’articolo 2, commi 36-decies e ss. del D.L. 138/2021, è stata abolita dal Legislatore del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, cd. decreto “semplificazioni fiscali”, che con l’articolo 9 ha abrogato la presunzione in parola.
La decorrenza dell’abrogazione è stata fissata a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. In pratica, per i soggetti cd. solari, a partire dal periodo di imposta 2022.
Il presente lavoro è dedicato alla compilazione del prospetto per la verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo in applicazione della disciplina delle società non operative.
Si tratta dei righi da RS11 a RS20 del modello SP 2025,
nonché dei righi da RS116 a RS125 del modello SC 2025.
Secondo le indicazioni del comma 1 dell’articolo 30 sopra richiamato sono soggette alla disciplina delle società non operative:
Sono previste una serie di cause di esclusione da evidenziare con codici specifici nella casella appositamente prevista al rigo RS11 per i modelli SP 2025, ovvero RS116 per quelli SC 2025.
Di seguito la codifica in parola:
1 - Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali (solo modello SC).
Si tratta, ad esempio, dei Centri di Assistenza Fiscale e delle società finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93.
2 - Soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta.
La prassi erariale ha chiarito che si tratta del periodo in cui la società ha aperto la partita IVA, a prescindere dalla circostanza che l'attività inizi in un periodo successivo (C.M. n. 48/E, 26/2/97). Non sono interessate da tale causa di esclusione le società neocostituite per effetto di operazioni di fusione, scissione e trasformazione (circolare n. 25/E, 4/5/2007).
3 - Società in amministrazione controllata o straordinaria.
4 - Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché le società e gli enti quotati e le società da essi controllate, anche indirettamente (il riferimento alla quotazione della società interessate non vale per il modello SP).
5 - Società esercenti pubblici servizi di trasporto.
6 - Società con un numero di soci non inferiore a 50.
Secondo le indicazioni delle Entrate la soglia minima dev’essere superata per la maggior parte del periodo di imposta (circolare n.9/E, 14/2/2008).
7 - Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità.
Con il documento di prassi appena citato l’Agenzia ha precisato che:
8 - Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo.
9 - Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale.
10 - Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale.
L’ultimo arresto di prassi citato ha precisato che il requisito deve sussistere per la maggior parte del periodo di imposta.
11 - Società ed enti che applicano gli ISA per il periodo di imposta 2024 e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il provvedimento n. 176203/2025 relativo ai benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del D.L. 50/2017, ha fissato a 9 il valore ISA che consente l’esclusione dalla disciplina delle società non operative. Il voto pari a 9 può essere riferito sia al periodo di imposta 2024, che alla media semplice delle annualità 2023 – 2024.
Sono, inoltre, esclusi i soggetti che hanno aderito al regime del concordato preventivo biennale per il biennio 2024 – 2025 (articolo 19, comma 3, D.Lgs. 13/2024).
12 - Società consortili (solo modello SC).
Una ulteriore causa di esclusione prevista solo per le società di capitali è rappresentata dallo status di start up innovativa. In tale circostanza va barrata l’apposita casella.
In aggiunta alle cause di esclusione di cui al paragrafo precedente, in ossequio alla previsione del comma 4-ter, dell’articolo 30, della L. 724/1994, sono previste delle cause di disapplicazione individuate con il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 23681 del 14 febbraio 2008.
La sussistenza di una di tali cause va evidenziata con l’indicazione del previsto codice nella colonna 2 del rigo RS11 del modello SP 2025, ovvero del rigo RS116 del modello SC 2025.
La codifica delle cause di disapplicazione è la seguente.
2 - Società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'art. 101, comma 5, del TUIR ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria.
Il presupposto deve ricorrere nei periodi d'imposta precedenti l'inizio delle predette procedure i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime.
3 - Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale, in sede civile, abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione sussiste in relazione al periodo d'imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario, nonché per i successivi periodi d'imposta nei quali continua a permanere l'amministrazione giudiziaria.
4 -società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 o ad altre leggi regionali o statali;
5 - società che detengono partecipazioni in: società considerate non di comodo ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994; ovvero in società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;
6 -società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi;
7 - al ricorrere dell’ipotesi precedente, in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto.
Inoltre, il Provvedimento sopra richiamato individua quale ulteriore causa di disapplicazione della disciplina delle società non operative, limitatamente alle società in stato di liquidazione, l’impegno assunto in dichiarazione dei redditi a richiedere la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. In tal caso non occorre compilare la casella "Disapplicazione".
A tal fine nella dichiarazione in cui si assume l’impegno si barra l’apposita casella.
Nella colonna 2 del modello SP 2025, ovvero del rigo RS116 del modello SC 2025, va indicato il codice "99" nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l'impegno sopra descritto.
Le cause di disapplicazione contraddistinte dai codici “4”, “5” e “6” sono parziali; pertanto, il prospetto va compilato prescindendo dai relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai citati codici, da indicare nelle colonne 1 e/o 4 dei righi da RS117 a RS122 in caso di compilazione del modello SC 2025, ovvero dei righi da RS12 a RS17 del modello SP 2025, occorre compilare anche la casella "Casi particolari".
Il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 87956 dell’11 giugno 2012 ha individuato due ulteriori cause di disapplicazione, contraddistinte dai seguenti codici:
8 - società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
9 - società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Sono, inoltre, previsti casi particolari da evidenziare nella colonna 8 dei righi RS116 del modello SC 2025, ovvero RS11 del modello SP 2025.
La codifica di tali casistiche è la seguente:
1 - qualora la società, nell'esercizio relativo alla dichiarazione e nei due precedenti non abbia alcuno dei beni che concorrono alla quantificazione dei ricavi presunti; in tal caso non deve essere compilato il resto del prospetto;
2 - se la società, esclusivamente con riferimento all'esercizio relativo alla dichiarazione, non abbia alcuno dei beni che concorrono alla quantificazione del reddito presunto; al ricorrere di tale ipotesi le colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS123 del modello SC 2025, ovvero dei righi da RS12 a RS18 del modello SP 2025 non vanno compilate.
Il calcolo del test di operatività è effettuato
Il valore di ciascuna categoria di immobilizzazioni che concorre al calcolo dei ricavi presunti, secondo le percentuali di seguito indicate, va assunto secondo la media triennale; inoltre, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascuno esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.
La determinazione del valore da assumere per il calcolo della media avviene secondo le regole dell’articolo 110, comma 1, del TUIR. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
L’articolo 20 del D. Lgs. 192/2024, di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, emanato in attuazione dell’articolo 9, lett. b), della L. 111/2023, contente la delega al Governo per la riforma fiscale, dimezza (quasi tutte) le percentuali di previsione dei ricavi per superare il cd. test di operatività, nonché (quasi tutte) quelle relative alla determinazione del reddito nel caso non si superi il citato test.
Di seguito le categorie che concorrono al calcolo dei ricavi presunti e le relative percentuali di riferimento.
Ai fini del test assume rilevanza il valore dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del TUIR e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'art. 5 del TUIR, nonché il valore dei crediti di natura finanziaria. Sono ricompresi a prescindere dalla collocazione in bilancio, vale a dire sia se sono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, che nell’attivo circolante.
In riferimento a tale voce va segnalata l’ordinanza n. 12218 dell’8/5/2023 con la quale la Cassazione ha stabilito che ai fini del test di operatività di cui all'art. 30 della L. 724/94, nel computo dei ricavi minimi non va considerato il valore dei crediti infruttiferi ed insuscettibili di generare componenti positivi di reddito.
La Suprema Corte ha affermato che “la stessa Amministrazione, con la circolare 25/E del 4 maggio 2007, proprio riguardo al test di operatività, ha chiarito che "Con riferimento al valore dei crediti, si rileva che rientrano nella base di computo i soli crediti da finanziamento, in quanto suscettibili di generare componenti positivi di reddito. Sono esclusi, pertanto, i crediti aventi natura commerciale, in quanto generati non da operazioni di finanziamento, bensì da operazioni finalizzate all'acquisizione di beni o di servizi. L'esclusione dei crediti commerciali dall'ambito di quelli rilevanti al fine dell'effettuazione del test di operatività non opera, tuttavia, laddove in base alle specifiche condizioni e modalità di pagamento pattuite possa ritenersi che l'operazione, risultando disciplinata da previsioni contrattuali non in linea con la prassi commerciale del settore, sia di fatto riconducibile ad un vero e proprio negozio di finanziamento.
Non rientrano, in particolare, tra gli elementi patrimoniali rilevanti agli effetti del calcolo dei ricavi presunti, i crediti per rimborsi di imposte, in quanto non derivanti da operazioni di finanziamento.
In modo speculare, si ritiene che anche gli interessi che maturano sui crediti diversi da quelli di finanziamento debbano essere esclusi dai proventi rilevanti per il calcolo dei ricavi effettivi imputati a conto economico.».
La ragione, quindi, dell'esclusione dei crediti commerciali dalla base di calcolo deriva dalla circostanza che essi, normalmente (vale a dire salvo diverso accertamento in fatto della natura funzionale effettiva dell'operazione che li ha generati e, in particolare, delle condizioni di pagamento convenute nel singolo caso concreto, rispetto a quelle ordinarie e comuni praticate sul mercato di riferimento) non sono fruttiferi, per cui non si può presumere che diano luogo ad altri ricavi.
Applicando pertanto la medesima ratio, deve allora concludersi che rilevano solo i crediti di finanziamento idonei a produrre interessi o comunque componenti positivi di reddito, non anche quelli generati da finanziamento che, come accertato nel caso di specie, sia infruttifero”.
Si tratta del valore degli immobili (diversi da quelli di cui in seguito) e delle navi (articolo 8-bis, comma 1, lett. a), DPR 633/1972).
Le istruzioni precisano che “agli impianti fotovoltaici va applicato il coefficiente del 6 per cento previsto per i beni immobili, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili, nella considerazione che tali beni producono gli stessi ricavi indipendentemente dalla natura attribuita all'investimento per finalità tributarie”.
Va indicato il valore degli immobili classificati nella categoria catastale A/10
Il riferimento è al valore degli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti. A partire dal terzo esercizio successivo all’acquisizione, ovvero alla rivalutazione, un immobile a destinazione abitativa transita nella categoria “Immobili ed altri beni (presunzione ricavi 3%)”.
Tale categoria è relativa alle immobilizzazioni materiali ed immateriali diverse da quelle precedenti.
Sono assunte in base al costo storico fiscalmente riconosciuto. Rappresentano un’eccezione le spese pluriennali (ad esempio i costi di impianto ed ampliamento) che, invece, sono assunte in base al valore fiscale risultante dal bilancio al netto degli ammortamenti.
È costituito dal valore degli immobili, situati nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.
Dall’applicazione delle percentuali sopra riportate ai valori medi delle categorie evidenziate scaturiscono i ricavi presunti (rigo RS123 colonna 2 modello SC 2025; rigo RS18 colonna 2 modello SP 2025).
Le riduzioni in parola si applicano alla media triennale dei periodi 2022 – 2024 dei costi fiscalmente riconosciuti dei beni interessati.
Come precisato dalla circolare n. 25 del 4 maggio 2007 in riferimento agli immobili, la classificazione in bilancio deve avvenire secondo la corretta applicazione dei principi contabili.
La precisazione è da intendersi applicabile a tutte le voci di bilancio che partecipano al calcolo del test in parola.
L’OIC 16 “immobilizzazioni materiali”, al paragrafo 25, afferma che “le immobilizzazioni materiali che la società decide di destinare alla vendita sono classificate in un’apposita voce dell’attivo circolante”.
Il citato principio contabile di riferimento individua le condizioni al ricorrere delle quali l’immobilizzazione destinata alla vendita deve essere collocata nell’attivo circolante:
Secondo le indicazioni della richiamata circolare dell’Agenzia delle Entrate, per effetto della riclassifica, se operata nel rispetto del principio contabile, il cespite non concorre più al calcolo del test di operatività.
Nel caso in cui i ricavi presunti siano inferiori a quelli effettivi (da riportare nel rigo RS123 colonna 3 modello SC 2025; e nel rigo RS18 colonna 3 modello SP 2025), la società è considerata non operativa.
I ricavi effettivi sono determinati come segue:
Non concorrono alla determinazione dei ricavi effettivi i proventi straordinari.
Le istruzioni al modello SP 2023 precisano che “per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR (contabilità semplificata), gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra devono essere desunti dalle scritture contabili e, qualora sia tenuto, dal libro degli inventari”.
Qualora la società sia considerata non operativa il reddito è determinato applicando alle categorie che hanno concorso alla quantificazione dei ricavi presunti, secondo il valore dell’esercizio, le percentuali seguenti (anch’esse oggetto di revisione dal decreto delegato di riforma dell’IRES):
I valori dell’esercizio sono riportati in colonna 4 dei righi RS177 a RS122 del modello SC 2025 e dei righi da RS11 a RS17 del modello SP 2025.
Il reddito presunto determinato come illustrato è riportato nel rigo RS123 colonna 5 del modello SC 2025, ovvero RS18 del modello SP 2025.
Per determinare il reddito imponibile è necessario apportare delle variazioni in corrispondenza di eventuali agevolazioni fiscali fruite dalla società.
Al fine di calcolare il reddito imponibile minimo, al reddito presunto si aggiunge la somma algebrica dei seguenti valori:
Va precisato che le agevolazioni sono rappresentate dall'ammontare dei proventi esenti, dei proventi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di imposte sostitutive che non concorrono a formare il reddito quali, ad esempio:
La variazione in aumento è rappresentata dalla quota di plusvalenza che concorre alla formazione del reddito del periodo d'imposta, qualora nei precedenti periodi sia stata esercitata l'opzione per il suo frazionamento ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR.
Il reddito imponibile minimo va confrontato con quello determinato prescindendo dalla disciplina delle società non operative. Se il primo è superiore al secondo, si procede all’adeguamento a tale valore.
Il procedimento varia a seconda del regime contabile adottato dalla società di persone.
Si procede, quindi, al raffronto tra:
Se tra i due termini posti a raffronto, il primo risulta superiore al secondo, nella colonna 1 del rigo RN1 (o RN2) va riportato l'importo del rigo RS20 (reddito imponibile minimo), e le perdite non compensate (rigo RF60, colonna 1, o rigo RG28, colonna 1) non sono imputabili. Nel caso in cui, invece, il primo termine risulti inferiore al secondo, nel rigo RN1 (o RN2) va riportato l'importo di rigo RF66 o RG34.
In ipotesi di società di capitali il reddito imponibile minimo si calcola come segue:
Nella colonna relativa alle agevolazioni (rigo RS124 colonna 1), va indicato la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile quali, ad esempio:
La variazione in aumento è rappresentata dalla quota di plusvalenza che concorre alla formazione del reddito del periodo d'imposta, qualora nei precedenti periodi sia stata esercitata l'opzione per il suo frazionamento ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR.
L’importo di cui al rigo RS125 (reddito imponibile minimo) va confrontato con quanto riportato al rigo RN6 (reddito imponibile).
Possono configurarsi due ipotesi:
1 - RIGO RS125 > RIGO RN6 colonna 11
Il reddito imponibile dev’essere adeguato al primo dei due valori
2 - RIGO RS125 < RIGO RN6 colonna 11
Nessuna conseguenza, si assoggetta ad IRES il reddito di cui al secondo valore.
In aggiunta alla determinazione del reddito presunto come illustrato le società non operative subiscono due ulteriori penalizzazioni:
Secondo la previsione dell’articolo 30, comma 4-bis, della L. 724/1994, il contribuente può presentare un’istanza per il c.d. "interpello probatorio", con la quale può richiedere all'Amministrazione finanziaria un parere circa la sussistenza delle situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito determinati presuntivamente, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti IVA di cui al comma 4. La procedura dell’interpello è facoltativa.
Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni per l’esclusione dall’assoggettamento alla disciplina in commento, ma non abbia presentato l'istanza di interpello, deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.
Lo stesso dicasi per il caso in cui, in ipotesi di presentazione dell’istanza non abbia ricevuto risposta positiva).
A partire dal 18 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 219/2023 che ha modificato lo Statuto del contribuente), in applicazione dell’articolo 11, comma 2, della L. 212/2000, l'interpello probatorio, in riferimento alla disciplina delle società di comodo, è riservato a due ipotesi particolari:
La rappresentazione di quanto illustrato va esposta nei righi RS11, colonne 4, 6 e 7 del modello SP2025 e RS116 (medesime colonne) del modello SC 2025.
L’indicazione va riportata in tre colonne perché può essere relativa oltre che all’imposta sul reddito, anche all’IRAP ed all’IVA.
In particolare, i codici da riportare sono i seguenti:
Per esemplificare il calcolo dei ricavi presunti poniamo il seguente esempio.
Le immobilizzazioni per effettuare il calcolo sono:
Il calcolo dei ricavi presunti è riportato nella tabella successiva:
In caso di svalutazione civilistica del valore di un cespite in applicazione dell’articolo 2426, comma 1, n. 3, è possibile assumere tale valore ai fini del calcolo della disciplina in esame?
No. Ai fini del calcolo rilevante per le presunzioni relative alle società non operative si assume il valore fiscalmente riconosciuto; pertanto, la svalutazione effettuata solo ai fini civilistici risulta irrilevante (v. risposta interpello n. 53, 27/2/2024).
Le minori percentuali di redditività e di calcolo dei ricavi presunti introdotte dal decreto delegato di riforma dell’IRES (articolo 20, D. Lgs. 192/2024) si applicano solo ai valori dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024?
No. Le minori percentuali di calcolo dei ricavi presunti si applicano alla media del triennio rilevante. In caso di ricavi effettivi inferiori a quelli presunti, il reddito presunto è determinato applicando le minori percentuali di redditività introdotte dal D.Lgs. 192/2024.
Per la disapplicazione della disciplina delle società non operative la società è obbligata a presentate l’istanza di interpello?
No. La presentazione è facoltativa. Va evidenziato che a partire dal 18 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 219/2023 che ha modificato lo Statuto del contribuente), in applicazione dell’articolo 11, comma 2, della L. 212/2000, l'interpello probatorio, in riferimento alla disciplina delle società di comodo, è riservato a due ipotesi particolari:
(prezzi IVA esclusa)