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Per le società che non superano il test delle perdite triennali o il test di operatività, come noto, si presume l’esistenza di un reddito minimo, per cui risulta impossibile riconoscere l’esistenza di una perdita d’esercizio. Anche le perdite di esercizi precedenti potranno inoltre essere riportate in misura limitata, in considerazione del fatto che dovrà comunque essere dichiarato un reddito almeno pari a quello minimo presunto.
Con specifico riferimento alle perdite degli esercizi precedenti, è tuttavia bene ricordare che, a seguito delle novità introdotte dall’art. 23 del D.L. 98/2011 è stato fissato un tetto all’utilizzo delle perdite pari all’80% del reddito di ciascun esercizio.
Occorre dunque coordinare tale regime con quello specificamente previsto per le società non operative o in perdita sistematica.
A tal proposito, l’Agenzia ha chiarito che i due limiti si applicano congiuntamente, l’uno (l’80%) per determinare le perdite astrattamente utilizzabili, l’altro (eccedenza sul reddito minimo) per determinare l’ammontare effettivamente compensabile (nel limite del primo importo).
(prezzi IVA esclusa)