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Il reddito agrario e dominicale di un terreno sono direttamente connessi alle caratteristiche dello stesso.
Essi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali, se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto.
A tal fine, i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente ufficio del Territorio ex ufficio tecnico erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00.
(prezzi IVA esclusa)