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Il contribuente può applicare uno qualsiasi dei metodi previsti per la valorizzazione del magazzino, subordinatamente alla condizione che il valore così ottenuto non sia inferiore a quello minimo fiscale.
In ogni caso, la regola del valore minimo non si applica per i beni la cui valutazione viene effettuata a costi specifici, si tratta dei c.d. “beni infungibili”, per l’attività di commercio al minuto, per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.
(prezzi IVA esclusa)