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L’articolo 3 del D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2017, dispone che il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, deve essere apposto “sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito” al fine di poter “utilizzare in compensazione” il credito IVA “annuale o infrannuale” per importi “superiori a 5.000 euro annui”. L’utilizzo di crediti per importo inferiore ai 5.000 euro non è invece sottoposto ad alcun vincolo.
(prezzi IVA esclusa)