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SOGGETTI INTERESSATI
Contribuenti che non hanno ottemperato agli obblighi previsti e che vogliono usufruire della remissione in bonis per evitare la decadenza dal beneficio o dal regime fiscale.
ADEMPIMENTO
Ultimo giorno utile per avvalersi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 N.B.: Ai fini del perfezionamento dell'istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad € 258,00 nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento.
COME SI PRESENTA
Presentazione in via telematica dell'apposito modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e contestuale versamento della sanzione di € 258,00 tramite modello F24 con modalità telematiche. N.B. La sanzione deve essere versata senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento.
- 8114 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS.
I contribuenti che per una dimenticanza non hanno presentato tempestivamente una comunicazione o eseguito degli adempimenti, ma sono comunque in possesso dei requisiti richiesti, possono mettersi in regola entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per fare ciò è necessario che la violazione non sia stata constatata, non vi siano stati controlli conosciuti dal contribuente e che lo stesso versi una sanzione pari a 258 euro.