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Il regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR) consente alle società di capitali di imputare il proprio reddito imponibile direttamente ai soci, proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili. La scelta di aderire a questo regime comporta adempimenti formali ben precisi, che trovano nel quadro OP del Modello Redditi SC/2025 lo strumento principale per formalizzare l’opzione.
Il quadro OP “Opzioni” è la sezione del Modello Redditi dedicata alle comunicazioni relative ai regimi opzionali, tra cui quello di trasparenza fiscale.
La sua corretta compilazione rappresenta, pertanto, la condizione necessaria per la validità dell’opzione che, deve essere espressa congiuntamente da società partecipata e da ciascun socio.
Al fine di accedere a tale regime è richiesta un’apposita opzione, con validità triennale. L’opzione si rinnova tacitamente di triennio in triennio, salvo revoca, come stabilito dall’art. 115 comma 4.
Sul punto, è doveroso, precisare che, ai fini dell’opzione per il triennio 2025 – 2027, deve essere compilato il quadro OP del Modello Redditi SC/2025. Lo stesso, deve essere compilato ai fini della revoca dell’opzione.
Quando una S.r.l. opta per il regime di trasparenza ex art. 116 TUIR e, allo stesso tempo, aderisce al Consolidato fiscale nazionale (CPB), si creano delle interazioni particolari tra i due regimi che si riportano nella tabella che segue:
| Aspetto | Regime di trasparenza (art. 116 TUIR) | Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR) | Interazione |
| Soggetto che dichiara il reddito | Soci (imputazione pro-quota) | Società consolidante (CNM) | Incompatibilità diretta: la S.r.l. trasparente non può trasferire reddito al CNM. |
| Durata | Vincolante per 3 esercizi | Vincolante per 3 esercizi | Entrambi con durata triennale, ma alternativi per la stessa società. |
| Destinatario del reddito | Persone fisiche o società socie | Consolidante del gruppo | Se i soci sono società che consolidano, ricevono reddito trasparente e lo includono nel consolidato. |
| Ruolo della S.r.l. trasparente | Non tassa il proprio reddito, lo imputa ai soci | Trasferisce il reddito alla consolidante (se fosse inclusa) | Non può partecipare direttamente al consolidato. |
| Ruolo dei soci | Ricevono reddito per trasparenza | Se aderiscono al consolidato, conferiscono il proprio imponibile (che include la quota ricevuta) | Il reddito trasparente “entra” nel consolidato tramite i soci. |
| Compatibilità | Ammessa solo con opzione esclusiva dei soci | Ammessa solo per le società partecipanti | Non c’è coesistenza diretta, ma esiste “collegamento” tramite i soci. |
Una S.r.l. “trasparente” non può contemporaneamente aderire al regime di consolidato, in quanto i due istituti sono incompatibili. In sostanza:
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 49/E/2004, ha infatti chiarito che, i due regimi non possono coesistere per la stessa società.
Se i soci della S.r.l. trasparente sono essi stessi società che aderiscono a un consolidato, il reddito imputato loro per trasparenza può poi confluire nel consolidato tramite la consolidante. Quindi, non è la S.r.l. trasparente a partecipare al CPB, bensì i suoi soci (se società di capitali).
Pertanto, nel quadro OP del Modello Redditi SC la S.r.l. indica l’opzione per la trasparenza. I soci, se aderenti a un consolidato, compileranno, invece, il quadro CNM (consolidato nazionale).
In pratica:
Una S.r.l. trasparente non può essere direttamente inclusa nel CPB. Tuttavia, i soci della S.r.l. trasparente (se società di capitali che consolidano) includono nel loro imponibile la quota ricevuta per trasparenza, e sarà tale imponibile a confluire nel consolidato.
Il regime di trasparenza fiscale (art. 116 TUIR) rappresenta per le S.r.l. a ristretta base proprietaria un’alternativa al regime ordinario di tassazione IRES. Attraverso questa opzione, la società non sconta imposte sui propri utili, ma li attribuisce direttamente ai soci, proporzionalmente alle quote di partecipazione.
Le S.r.l. possono optare per il summenzionato regime di trasparenza se:
Tutti i soci devono aderire congiuntamente all’opzione
Oltre ai limiti soggettivi e all’adesione congiunta, la norma prevede che, i ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello di efficacia dell’opzione non devono essere superiori ai limiti previsti per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ovvero ≤ 5.164,569 euro. Tale limite non è “fisso”, ma dipende dall’attività e dai codici ATECO (ISA di riferimento).
A titolo esemplificativo, una la S.r.l. vorrebbe esercitare l’opzione per il triennio 2025-2027.
Poiché i ricavi 2024 (anno precedente all’opzione) non superano la soglia prevista dagli ISA, la società può validamente esercitare l’opzione nel quadro OP del Modello Redditi SC/2025.

Ai fini dell’opzione la società deve preventivamente acquisire il consenso di tutti i soci. In particolare, ciascun socio deve comunicare alla società l’opzione per il regime di trasparenza mediante raccomandata A/R.
L’Agenzia delle Entrate, in più risposte a interpello e Circolari (Circolare n. 49/E/2004 e Risposta ad interpello n. 118/E/2005), ha ribadito che la corretta compilazione del quadro OP è condizione necessaria e sufficiente per la validità dell’opzione o della revoca.
Pertanto, la mancata compilazione non è un mero errore formale, ma una omissione sostanziale, che rende inefficace la scelta.
La stessa Amministrazione Finanziaria ha però chiarito che la remissione in bonis può essere utilizzata anche per:
La remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012) è una particolare tipologia di ravvedimento che consente al contribuente di “sanare” la tardiva od omessa comunicazione di un’opzione o adempimento formale richiesto dalla normativa fiscale, purché, sussistano i requisiti sostanziali per accedere al regime e l’omissione si meramente formale.
Tale tipologia di ravvedimento, può essere applicata al caso di specie se si verificano sostanzialmente le seguenti condizioni:
La regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (non oltre), e non è ammessa in caso di accertamento in corso.
A titolo esemplificativo:
Alfa S.r.l. (con due soci persone fisiche) decide nel 2024 di optare per la trasparenza dal 2025. Nel Modello Redditi SC/2025, però, la società dimentica di compilare il quadro OP sezione III.
In tale caso, l’opzione sarebbe inefficace, anche se sono stati rispettati tutti i requisiti sostanziali.
Con la remissione in bonis, Alfa S.r.l., presentando il Modello Redditi SC integrativo e pagando la sanzione di euro 250,00, non perderà l’opzione per la trasparenza fiscale dal 2025.
La remissione in bonis è applicabile alla trasparenza fiscale e permette di sanare la mancata compilazione del quadro OP, a condizione che la volontà di optare (o revocare) sia stata espressa nei termini e che i requisiti sostanziali siano rispettati.
Normalmente, l’opzione per la trasparenza fiscale va comunicata nel quadro OP del Modello Redditi SC relativo al periodo d’imposta precedente a quello di efficacia (es. con il modello Redditi SC/2025 riferito al 2024 per opzione efficace dal 2025). Per le società neo-costituite questo non è possibile, poiché non esiste ancora una dichiarazione per l’anno precedente.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 80/E/2015, ha specificato che, le società neo-costituite possono esercitare l’opzione già a decorrere dal periodo di costituzione, inviando entro il termine previsto (31 ottobre 2025) il modello ministeriale per le “COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L’OPZIONE IRAP”. Si precisa che deve essere compilata la Sezione III “Trasparenza fiscale” del citato Modello.
Una S.r.l. costituita nel 2025, intende applicare il regime di trasparenza già dal primo anno di attività (2025).
Entro il 31 ottobre 2025, la S.r.l. dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate il modello “Comunicazioni” compilando la Sezione III – Trasparenza fiscale.

In tal modo l’opzione è efficace già dal 2025, senza dover attendere la compilazione del Modello Redditi SC/2026.
(prezzi IVA esclusa)