28 ottobre 2025

La corretta compilazione del quadro OP del Modello Redditi SC/2025 

Speciale Dichiarazioni n. 52 - 2025
Autore: Paola Sabatino

 

L’opzione per il regime di trasparenza

Il regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR) consente alle società di capitali di imputare il proprio reddito imponibile direttamente ai soci, proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili. La scelta di aderire a questo regime comporta adempimenti formali ben precisi, che trovano nel quadro OP del Modello Redditi SC/2025 lo strumento principale per formalizzare l’opzione.

Il quadro OP “Opzioni” è la sezione del Modello Redditi dedicata alle comunicazioni relative ai regimi opzionali, tra cui quello di trasparenza fiscale.

La sua corretta compilazione rappresenta, pertanto, la condizione necessaria per la validità dell’opzione che, deve essere espressa congiuntamente da società partecipata e da ciascun socio.

Al fine di accedere a tale regime è richiesta un’apposita opzione, con validità triennale. L’opzione si rinnova tacitamente di triennio in triennio, salvo revoca, come stabilito dall’art. 115 comma 4.

Sul punto, è doveroso, precisare che, ai fini dell’opzione per il triennio 2025 – 2027, deve essere compilato il quadro OP del Modello Redditi SC/2025. Lo stesso, deve essere compilato ai fini della revoca dell’opzione. 

Le S.r.l. “trasparenti” nel Consolidato fiscale di gruppo (CPB)

Quando una S.r.l. opta per il regime di trasparenza ex art. 116 TUIR e, allo stesso tempo, aderisce al Consolidato fiscale nazionale (CPB), si creano delle interazioni particolari tra i due regimi che si riportano nella tabella che segue: 

AspettoRegime di trasparenza (art. 116 TUIR)Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR)Interazione
Soggetto che dichiara il redditoSoci (imputazione pro-quota)Società consolidante (CNM)Incompatibilità diretta: la S.r.l. trasparente non può trasferire reddito al CNM.
DurataVincolante per 3 eserciziVincolante per 3 eserciziEntrambi con durata triennale, ma alternativi per la stessa società.
Destinatario del redditoPersone fisiche o società socieConsolidante del gruppoSe i soci sono società che consolidano, ricevono reddito trasparente e lo includono nel consolidato.
Ruolo della S.r.l. trasparenteNon tassa il proprio reddito, lo imputa ai sociTrasferisce il reddito alla consolidante (se fosse inclusa)Non può partecipare direttamente al consolidato.
Ruolo dei sociRicevono reddito per trasparenzaSe aderiscono al consolidato, conferiscono il proprio imponibile (che include la quota ricevuta)Il reddito trasparente “entra” nel consolidato tramite i soci.
CompatibilitàAmmessa solo con opzione esclusiva dei sociAmmessa solo per le società partecipantiNon c’è coesistenza diretta, ma esiste “collegamento” tramite i soci.

Una S.r.l. “trasparente” non può contemporaneamente aderire al regime di consolidato, in quanto i due istituti sono incompatibili. In sostanza:

  • nel consolidato il reddito confluisce alla consolidante;
  • nella trasparenza il reddito si imputa ai soci.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 49/E/2004, ha infatti chiarito che, i due regimi non possono coesistere per la stessa società.

Caso particolare

Se i soci della S.r.l. trasparente sono essi stessi società che aderiscono a un consolidato, il reddito imputato loro per trasparenza può poi confluire nel consolidato tramite la consolidante. Quindi, non è la S.r.l. trasparente a partecipare al CPB, bensì i suoi soci (se società di capitali).

Pertanto, nel quadro OP del Modello Redditi SC la S.r.l. indica l’opzione per la trasparenza. I soci, se aderenti a un consolidato, compileranno, invece, il quadro CNM (consolidato nazionale).

In pratica:

  • la S.r.l.  “trasparente” → non entra nel consolidato.
  • I soci ricevono il reddito per trasparenza → questo può essere poi incluso nel consolidato.

Una S.r.l. trasparente non può essere direttamente inclusa nel CPB. Tuttavia, i soci della S.r.l. trasparente (se società di capitali che consolidano) includono nel loro imponibile la quota ricevuta per trasparenza, e sarà tale imponibile a confluire nel consolidato.

L’opzione di trasparenza nelle S.r.l. a ristretta base societaria 

Il regime di trasparenza fiscale (art. 116 TUIR) rappresenta per le S.r.l. a ristretta base proprietaria un’alternativa al regime ordinario di tassazione IRES. Attraverso questa opzione, la società non sconta imposte sui propri utili, ma li attribuisce direttamente ai soci, proporzionalmente alle quote di partecipazione.

Le S.r.l. possono optare per il summenzionato regime di trasparenza se: 

  • i soci sono esclusivamente persone fisiche; o
  • il numero dei soci è non superiore a 10 (20 per le società cooperative)

Tutti i soci devono aderire congiuntamente all’opzione

Oltre ai limiti soggettivi e all’adesione congiunta, la norma prevede che, i ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello di efficacia dell’opzione non devono essere superiori ai limiti previsti per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ovvero ≤ 5.164,569 euro. Tale limite non è “fisso”, ma dipende dall’attività e dai codici ATECO (ISA di riferimento). 

A titolo esemplificativo,  una la S.r.l. vorrebbe esercitare l’opzione per il triennio 2025-2027.

  • nel 2024 ha conseguito ricavi pari a euro 4.800.000,00.
  • Per il codice ATECO della S.r.l., l’ISA di riferimento prevede una soglia massima di euro 5.164.569.

Poiché i ricavi 2024 (anno precedente all’opzione) non superano la soglia prevista dagli ISA, la società può validamente esercitare l’opzione nel quadro OP del Modello Redditi SC/2025.

1

Ai fini dell’opzione la società deve preventivamente acquisire il consenso di tutti i soci. In particolare, ciascun socio deve comunicare alla società l’opzione per il regime di trasparenza mediante raccomandata A/R.

Mancata compilazione del quadro OP

L’Agenzia delle Entrate, in più risposte a interpello e Circolari (Circolare n. 49/E/2004 e Risposta ad interpello n. 118/E/2005), ha ribadito che la corretta compilazione del quadro OP è condizione necessaria e sufficiente per la validità dell’opzione o della revoca.

Pertanto, la mancata compilazione non è un mero errore formale, ma una omissione sostanziale, che rende inefficace la scelta.

La stessa Amministrazione Finanziaria ha però chiarito che la remissione in bonis può essere utilizzata anche per:

  • l’omessa comunicazione dell’opzione per il regime di trasparenza nel quadro OP;
  • l’omessa comunicazione della revoca, se prevista.

La remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012) è una particolare tipologia di ravvedimento che consente al contribuente di “sanare” la tardiva od omessa comunicazione di un’opzione o adempimento formale richiesto dalla normativa fiscale, purché, sussistano i requisiti sostanziali per accedere al regime e l’omissione si meramente formale.

Tale tipologia di ravvedimento, può essere applicata al caso di specie se si verificano sostanzialmente le seguenti condizioni:

  • tutti i requisiti sostanziali devono esistere (soci persone fisiche residenti, soglie ISA rispettate, adesione scritta dei soci ecc.);
  • l’opzione/revoca deve essere stata deliberata e formalizzata nei termini ordinari;
  • la mancata compilazione deve essere solo un errore formale in dichiarazione.
  • occorre effettuare il versamento della sanzione (non compensabile) pari ad euro 250,00 tramite il Modello F24 (codice tributo 8114);

La regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (non oltre), e non è ammessa in caso di accertamento in corso.

A titolo esemplificativo:

Alfa S.r.l. (con due soci persone fisiche) decide nel 2024 di optare per la trasparenza dal 2025. Nel Modello Redditi SC/2025, però, la società dimentica di compilare il quadro OP sezione III.

In tale caso, l’opzione sarebbe inefficace, anche se sono stati rispettati tutti i requisiti sostanziali. 

Con la remissione in bonis, Alfa S.r.l., presentando il Modello Redditi SC integrativo e pagando la sanzione di euro 250,00, non perderà l’opzione per la trasparenza fiscale dal 2025.

La remissione in bonis è applicabile alla trasparenza fiscale e permette di sanare la mancata compilazione del quadro OP, a condizione che la volontà di optare (o revocare) sia stata espressa nei termini e che i requisiti sostanziali siano rispettati.

Opzione di trasparenza per le società neo costituite

Normalmente, l’opzione per la trasparenza fiscale va comunicata nel quadro OP del Modello Redditi SC relativo al periodo d’imposta precedente a quello di efficacia (es. con il modello Redditi SC/2025 riferito al 2024 per opzione efficace dal 2025). Per le società neo-costituite questo non è possibile, poiché non esiste ancora una dichiarazione per l’anno precedente.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 80/E/2015, ha specificato che, le società neo-costituite possono esercitare l’opzione già a decorrere dal periodo di costituzione, inviando entro il termine previsto (31 ottobre 2025) il modello ministeriale per le “COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L’OPZIONE IRAP”. Si precisa che deve essere compilata la Sezione III “Trasparenza fiscale” del citato Modello.

Caso 

Una S.r.l. costituita nel 2025, intende applicare il regime di trasparenza già dal primo anno di attività (2025).

Entro il 31 ottobre 2025, la S.r.l. dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate il modello “Comunicazioni” compilando la Sezione III – Trasparenza fiscale.

2

In tal modo l’opzione è efficace già dal 2025, senza dover attendere la compilazione del Modello Redditi SC/2026.

 

 

 

 

 

Per sbloccare i contenuti, Abbonati ora o acquistali singolarmente.
  • infografica - La corretta compilazione del quadro OP del Modello Redditi SC2025 (1.1 MB)
La corretta compilazione del quadro OP del Modello Redditi SC/2025 
€ 4,00

(prezzi IVA esclusa)

 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy