30 ottobre 2013

Restituzione ricevute invio telematico Unico

SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

ADEMPIMENTO

Gli intermediari abilitati devono consegnare al contribuente per conto del quale hanno effettuato l'invio telematico:
- l'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente;
- la copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che
attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

COME SI CONSEGNA

Non sono previsti modelli ufficiali.

SANZIONI

Sanzioni amministrative
Tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 22/07/1998, n. 322: a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da Euro 516 a Euro 5.165.

Scade il termine per gli intermediari abilitati per consegnare al contribuente per conto del quale hanno effettuato l'invio telematico l'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente e la copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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