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Gentile Cliente,
entro il 31 ottobre, i sostituti d’imposta devono trasmettere il modello 770/2025, per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. La dichiarazione potrà essere presentata direttamente dal sostituto d’imposta, tramite un intermediario abilitato, tramite altri soggetti incaricati.
Con la presente informativa, si fornisce un quadro generale dell’adempimento in questione.
Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.
Entro il 31 ottobre 2025, i sostituti d‘imposta dovranno trasmettere il modello 770/2025, per comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
La trasmissione potrà essere effettuata:
Qualora il sostituto si avvalga di un intermediario, questi è tenuto a rilasciare una serie di documenti a prova dell’avvenuta trasmissione del modello.
La dichiarazione è composta:
I sostituti d’imposta hanno facoltà di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:
L'invio del modello è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.
In caso di trasmissione effettuata direttamente dal sostituto di imposta, occorre utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
La trasmissione del Modello 770 deve avvenire entro il 31 ottobre 2025. A tal proposito, si fa presente che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Nel caso in cui la trasmissione del modello venga effettuata tramite un intermediario (consulente del lavoro, commercialista, etc.), questi ha l’obbligo di rilasciare al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, l’originale della dichiarazione trasmessa, sottoscritta dal contribuente e accompagnata dalla ricevuta di avvenuta ricezione telematica.
Anche se la trasmissione viene delegata all’intermediario, il contribuente obbligato alla presentazione del modello è tenuto a verificare il puntuale rispetto degli adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
(prezzi IVA esclusa)