Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
SOGGETTI INTERESSATI
Contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 prevista dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento).
ADEMPIMENTO
Pagamento della prima o unica rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente delle riscossione - ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 - per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.
COME SI VERSA
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella "dichiarazione di adesione"; b) mediante bollettini precompilati che l'agente delle riscossione ha allegato alla comunicazione ex art. 6, comma 3, del DL.L n. 193/2016; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
Scade il termine per i contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 prevista dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) del pagamento della prima o unica rata.