7 novembre 2025

Rottamazione quinquies, tutte le novità

Infostudio n. 43 del 07.11.2025
Autore: Serena Pastore

Gentile Cliente,

con la stesura del seguente documento intendiamo informarla in merito alla rottamazione quinquies, non ancora operativa ma già delineata nei suoi principi dalla bozza della Legge di Bilancio 2026.

Indice argomenti

  • Premessa
  • Rottamazione quinquies: ambito soggettivo e oggettivo
  • Pagamenti
  • La domanda di adesione
  • Cosa succede dopo aver inviato la domanda
  • Le date da ricordare

Premessa

La bozza della Legge di Bilancio 2026 contiene un nuovo intervento di pace fiscale, volto a consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco pagando solo le somme dovute a titolo di capitale, con l’azzeramento totale di sanzioni, interessi e aggio, la cd. Rottamazione quinquies.

Vediamo nel dettaglio come funziona.

Rottamazione quinquies: ambito soggettivo e oggettivo

Soggetti beneficiari
  • Persone fisiche, professionisti, imprese individuali, società, enti commerciali e non; 
  • contribuenti soggetti a procedure concorsuali; 
  • contribuenti soggetti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; 
  • contribuenti con giudizi in corso in merito ai carichi che si intendono definire;
  • contribuenti che hanno pagato parzialmente il debito che intendono definire.

possono accedere alla rottamazione anche i contribuenti titolari di dilazioni (in corso o già decaduti).

Per quali debiti

tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
Carichi definibili
  • omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
  • controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni;
  • mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS, esclusi quelli derivanti da accertamento.

Sono invece esclusi i debiti sorti a seguito di accertamento.

Possono essere inclusi nella definizione anche:

  • i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 per cui si è determinata l'inefficacia della relativa definizione;
  • i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione;
  • i debiti rientranti in procedure concorsuali o di composizione della crisi d’impresa, con applicazione delle regole dei crediti prededucibili;
  • le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, limitatamente agli interessi e all’aggio di riscossione.

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Debiti non definibili
  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 31 dicembre 2023;
  • i carichi relativi a:
    • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
    • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
    • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
    • “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano tutte le rate già pagate.
Cosa è dovuto
  • somme dovute a titolo di capitale 
  • quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Cosa non è dovuto
  • somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, 
  • sanzioni, 
  • interessi di mora e aggio.
Decadenza

la perdita dei benefici della rottamazione quinquies non si verifica per il ritardo dei versamenti. 
 

Infatti, in base al testo della bozza, la definizione decade soltanto nei casi più gravi, ossia:

  • mancato pagamento dell’unica rata prevista,
  • omesso versamento di due rate anche non consecutive del piano,
  • oppure in caso di mancato o insufficiente pagamento dell’ultima rata. 

Pagamenti

Unica soluzioneentro il 31 luglio 2026
Max 54 rate bimestrali (9 anni)1° rata entro il 31 luglio 2026
2° rata entro il 30 settembre 2026
3° rataentro il 30 novembre 2026
dalla 4° alla 51° rataogni 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre dal 2027 al 2034;
dalla 52° alla 54° rata31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 4% annuo, dal 1° agosto 2026.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: 

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore;
  • mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, sul proprio sito internet istituzionale;
  • presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

In caso di mancato pagamento dell’unica rata prevista, di omesso versamento di due rate anche non consecutive del piano, oppure in caso di mancato o insufficiente pagamento dell’ultima rata:

  • la definizione non produce effetti per cui i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e riemergono per intero le sanzioni e gli interessi inizialmente dovuti;
  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza.

La domanda di adesione

La dichiarazione di adesione alla rottamazione va necessariamente presentata utilizzando un’apposita istanza entro e non oltre il 30 aprile 2026, a pena di decadenza. Nella dichiarazione, il debitore dovrà:

  • indicare i carichi che intende definire;
  • scegliere il numero di rate (fino a 54);
  • dichiarare eventuali giudizi pendenti e impegnarsi a rinunciarvi.
     

Entro lo stesso termine del 30 aprile 2026, è possibile integrare o correggere la dichiarazione già presentata.

Cosa succede dopo aver inviato la domanda

Una volta inviata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026 invierà al contribuente la “Comunicazione delle somme dovute” con l’ammontare complessivo degli importi da corrispondere ai fini della Definizione agevolata, nonché il piano di pagamento delle rate.

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti "definibili”) della Rottamazione-quinquies:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Le date da ricordare

Entro il 30.04.2026Presentazione domanda di adesione
Entro il 30.06.2026Invio comunicazione Ade-R con l’ammontare delle somme dovute 
Entro il 31.07.2026versamento prima o unica rata dei versamenti dovuti
Entro il 30.09.2026versamento seconda rata 
Entro il 30.11.2026versamento terza rata
31.01, 31.03, 31.05, 31.07, 30.09 e 30.11 dal 2027 al 2034versamento rate dalla 4° alla 51°
31.01, 31.03 e 31.05.2035Versamento ultime tre rate

 

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