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Gentile Cliente,
con la stesura del seguente documento intendiamo informarla in merito alla rottamazione quinquies, non ancora operativa ma già delineata nei suoi principi dalla bozza della Legge di Bilancio 2026.
La bozza della Legge di Bilancio 2026 contiene un nuovo intervento di pace fiscale, volto a consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco pagando solo le somme dovute a titolo di capitale, con l’azzeramento totale di sanzioni, interessi e aggio, la cd. Rottamazione quinquies.
Vediamo nel dettaglio come funziona.
| Soggetti beneficiari |
possono accedere alla rottamazione anche i contribuenti titolari di dilazioni (in corso o già decaduti). |
| Per quali debiti |
tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 inclusi quelli:
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| Carichi definibili |
Sono invece esclusi i debiti sorti a seguito di accertamento. Possono essere inclusi nella definizione anche:
L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. |
| Debiti non definibili |
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| Cosa è dovuto |
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| Cosa non è dovuto |
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| Decadenza |
la perdita dei benefici della rottamazione quinquies non si verifica per il ritardo dei versamenti. Infatti, in base al testo della bozza, la definizione decade soltanto nei casi più gravi, ossia:
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| Unica soluzione | entro il 31 luglio 2026 | |
| Max 54 rate bimestrali (9 anni) | 1° rata | entro il 31 luglio 2026 |
| 2° rata | entro il 30 settembre 2026 | |
| 3° rata | entro il 30 novembre 2026 | |
| dalla 4° alla 51° rata | ogni 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre dal 2027 al 2034; | |
| dalla 52° alla 54° rata | 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035. | |
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 4% annuo, dal 1° agosto 2026.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
In caso di mancato pagamento dell’unica rata prevista, di omesso versamento di due rate anche non consecutive del piano, oppure in caso di mancato o insufficiente pagamento dell’ultima rata:
La dichiarazione di adesione alla rottamazione va necessariamente presentata utilizzando un’apposita istanza entro e non oltre il 30 aprile 2026, a pena di decadenza. Nella dichiarazione, il debitore dovrà:
Entro lo stesso termine del 30 aprile 2026, è possibile integrare o correggere la dichiarazione già presentata.
Una volta inviata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026 invierà al contribuente la “Comunicazione delle somme dovute” con l’ammontare complessivo degli importi da corrispondere ai fini della Definizione agevolata, nonché il piano di pagamento delle rate.
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti "definibili”) della Rottamazione-quinquies:
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
| Entro il 30.04.2026 | Presentazione domanda di adesione |
| Entro il 30.06.2026 | Invio comunicazione Ade-R con l’ammontare delle somme dovute |
| Entro il 31.07.2026 | versamento prima o unica rata dei versamenti dovuti |
| Entro il 30.09.2026 | versamento seconda rata |
| Entro il 30.11.2026 | versamento terza rata |
| 31.01, 31.03, 31.05, 31.07, 30.09 e 30.11 dal 2027 al 2034 | versamento rate dalla 4° alla 51° |
| 31.01, 31.03 e 31.05.2035 | Versamento ultime tre rate |
(prezzi IVA esclusa)