Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
 
In base a quanto previsto dall’articolo 125-bis della Legge n.124/2017 i soggetti che esercitano le attività di cui all'ar-ticolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio conso-lidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dal-le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs., n. 33/2013. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pub-blicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo mo-dalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di cate-goria di appartenenza.
(prezzi IVA esclusa)