1 giugno 2026
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1 giugno 2026

Il forfettario può dedurre nel quadro LM i contributi versati per il coadiuvante familiare?

Autore: Redazione Fiscal Focus

Il forfettario può dedurre nel quadro LM i contributi versati per il familiare coadiuvante?

No. Il contribuente in regime forfettario non può dedurre nel quadro LM i contributi previdenziali versati per un familiare coadiuvante, salvo che ricorra la specifica ipotesi dell'impresa familiare. Il riferimento contenuto nelle istruzioni al quadro LM ai "collaboratori dell'impresa familiare" non può essere esteso, in via interpretativa, al familiare coadiuvante genericamente inteso.

Il punto è delicato perché, nella pratica, la figura del familiare coadiuvante è frequente nelle attività artigiane e commerciali. Tuttavia, ai fini della deduzione nel regime forfettario, non basta che il titolare versi contributi INPS anche per un familiare iscritto come coadiuvante. Occorre verificare il titolo fiscale e dichiarativo che giustifica quella deduzione.

La regola generale del regime forfettario è contenuta nell'articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata; dal reddito così determinato sono deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. La deduzione, quindi, riguarda i contributi obbligatori riferibili al soggetto che produce e dichiara il reddito forfettario.

La stessa norma disciplina poi il caso delle imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del Tuir, fattispecie collegata anche all'articolo 230-bis del codice civile. In questa ipotesi, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore sul reddito dell'impresa familiare, senza la ordinaria ripartizione fiscale del reddito tra titolare e collaboratori. In altri termini, nel forfettario il reddito dell'impresa familiare viene dichiarato interamente dal titolare, al lordo delle quote riferibili ai familiari collaboratori.

È proprio questa impostazione a spiegare perché le istruzioni del quadro LM richiamano i collaboratori dell'impresa familiare. Il titolare, dichiarando tutto il reddito e versando l'imposta sostitutiva anche sulla parte economicamente riferibile ai collaboratori, può dedurre anche i contributi obbligatori versati per tali collaboratori. La deduzione serve a riequilibrare il sistema: da un lato il titolare tassa nel proprio quadro LM anche redditi riferibili alla collaborazione familiare; dall'altro può sottrarre i contributi obbligatori connessi a quella stessa posizione.

Diverso è il caso del familiare coadiuvante che non opera nell'ambito di una impresa familiare fiscalmente rilevante. In tale situazione non vi è alcuna imputazione del reddito del coadiuvante al titolare nel quadro LM, né vi è una quota di reddito dell'impresa familiare dichiarata integralmente dal forfettario. Manca, quindi, il presupposto che giustifica l'estensione della deduzione.

Ne consegue che il contribuente forfettario può dedurre nel quadro LM solo i contributi previdenziali obbligatori dovuti per legge in relazione alla propria attività. Non può invece "scaricare" contributi riferiti a soggetti terzi, anche se familiari, quando non si è in presenza della specifica fattispecie dell'impresa familiare. Il richiamo delle istruzioni ai collaboratori dell'impresa familiare non è casuale né meramente esemplificativo: individua un caso particolare, fondato su una precisa simmetria tra reddito dichiarato dal titolare e contributi deducibili.

In conclusione, il familiare coadiuvante non coincide automaticamente con il collaboratore dell'impresa familiare ai fini del quadro LM. Se manca l'impresa familiare, i contributi versati per il coadiuvante restano fuori dalla deduzione forfettaria.

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