3 giugno 2026
laurea
3 giugno 2026

Il contribuente in regime forfettario può scaricare i contributi del riscatto di laurea?

Autore: Miriam Carraretto

Il contribuente in regime forfettario può scaricare i contributi del riscatto di laurea?

No. Il contribuente in regime forfettario non può dedurre dal reddito forfettario i contributi versati per il riscatto della laurea. La ragione è che tali contributi, pur avendo natura previdenziale, non sono versati in virtù di un obbligo legale collegato all'attività svolta, ma derivano da una scelta facoltativa del contribuente. 

La conclusione discende dal coordinamento tra la disciplina generale degli oneri deducibili e la disciplina speciale del regime forfettario. Sul piano generale, l'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR prevede la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. In questa categoria rientrano, in linea di principio, anche i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea.

Per i contribuenti forfettari, però, opera una regola speciale. L'articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce che il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi o compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata. La stessa norma aggiunge che "i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge" si deducono dal reddito così determinato.

L'Agenzia delle Entrate sul regime forfettario conferma questa impostazione: una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente applica l'imposta sostitutiva del 15%, o del 5% nei casi previsti per le nuove attività, e i contributi previdenziali obbligatori si deducono dal reddito determinato forfettariamente. L'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Il dato decisivo è quindi l'aggettivo "obbligatori". Nel regime forfettario non si deducono analiticamente i costi e non si applica, in modo pieno, il sistema ordinario degli oneri deducibili IRPEF. L'abbattimento del reddito avviene già attraverso il coefficiente di redditività. L'unica deduzione ammessa direttamente dal reddito forfettario riguarda i contributi previdenziali dovuti per legge in relazione all'attività esercitata, come per esempio i contributi INPS gestione artigiani e commercianti, gestione separata o cassa professionale obbligatoria.

Il riscatto della laurea ha invece una natura diversa. Non è un contributo che il contribuente deve versare perché esercita una determinata attività d'impresa, arte o professione. È un versamento facoltativo, finalizzato ad accreditare ai fini pensionistici gli anni del corso legale di laurea. Proprio perché manca il collegamento con un obbligo contributivo legale derivante dall'attività svolta, il relativo importo non può essere portato in deduzione nel quadro LM del contribuente forfettario.

Resta però ferma una precisazione. Se il contribuente in regime forfettario possiede anche altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria, come redditi di lavoro dipendente, pensione, fabbricati o altri redditi imponibili, il riscatto laurea può essere dedotto dal reddito complessivo secondo l'articolo 10 del TUIR, nei limiti della capienza. Se invece il contribuente ha solo reddito forfettario, la deduzione non trova spazio pratico.

Dunque, il forfettario può dedurre dal reddito dell'attività solo i contributi previdenziali obbligatori versati per legge. I contributi per il riscatto della laurea, essendo facoltativi e non collegati all'obbligo contributivo dell'attività svolta, non sono scaricabili dal reddito forfettario.

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