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Secondo il tradizionale orientamento di legittimità, il diniego di rimborso del credito IVA soggiace al termine di cui all'art. 57 del Dpr. n. 633 del 1972 se esso dipende dalla contestazione della sussistenza dell'eccedenza detraibile indicata dal contribuente, mentre non vi soggiace se, pacifica tale sussistenza, vengano contestati i requisiti per l'accesso al rimborso contemplati dall'art. 30 del Dpr. n. 633 del 1972. Tale orientamento risulta però in contrasto con il principio enunciato da Cass. S.U. n. 5069 del 15/03/2016, secondo il quale, in tema di rimborso, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti. Per risolvere il contrasto la Cassazione ha dunque ritenuto opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite.
(prezzi IVA esclusa)