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Il dipendente pubblico non ha diritto a trattenere per sé il compenso spettantegli in relazione all’attività di amministratore di condominio, ove essa sia stata esercitata – anche in modo occasionale e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei compiti e doveri d’ufficio - in assenza della previa autorizzazione dell'amministrazione d’appartenenza la quale, in tal caso, diventa unica beneficiaria degli importi.
(prezzi IVA esclusa)