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La Cassazione, con ordinanza n. 4135/2026, afferma che nel reddito di lavoro autonomo conta il principio di cassa: sono imponibili solo i compensi effettivamente percepiti. Nel caso esaminato, una commercialista aveva svolto numerose attività senza emettere fattura; l’Agenzia delle Entrate aveva quindi recuperato a tassazione compensi presunti. La contribuente ha sostenuto che molte prestazioni erano state rese gratuitamente a parenti e amici, soprattutto per attività semplici come la trasmissione telematica delle dichiarazioni. La Corte ha chiarito che le dichiarazioni sostitutive rese dai clienti non costituiscono prova piena, ma possono avere valore indiziario se confermate da ulteriori elementi oggettivi e soggettivi. Sono rilevanti la semplicità della prestazione, l’occasionalità, i rapporti personali e l’assenza di riscontri di pagamento. Di conseguenza, la mera esecuzione della prestazione non basta a far presumere un compenso imponibile: se manca l’incasso, non c’è materia imponibile ai fini IRPEF.