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Il congedo di paternità obbligatorio è un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto al padre lavoratore dipendente per favorire la presenza nei primi mesi di vita del figlio e promuovere la condivisione delle responsabilità familiari. È disciplinato dall’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001, modificato dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva europea sulla conciliazione vita-lavoro. Dal 2025 può essere riconosciuto, in alcune condizioni, anche alla madre intenzionale nelle coppie omogenitoriali femminili. La durata è di 10 giorni lavorativi, che diventano 20 in caso di parto plurimo, fruibili dai 2 mesi prima del parto fino ai 5 mesi successivi, anche non consecutivamente ma non a ore. Il congedo spetta anche in caso di adozione, affidamento o morte perinatale del figlio. Durante il periodo è prevista un’indennità pari al 100% della retribuzione, generalmente anticipata dal datore di lavoro e rimborsata dall’INPS, con accredito di contribuzione figurativa. È compatibile con il congedo di maternità della madre ma non può sovrapporsi al congedo di paternità alternativo.