17 marzo 2026

Congedo di paternità obbligatorio: come funziona nel 2026

Lavoro & Previdenza n. 10 - 2026
Autore: Federica Santoro 

 

L’informativa illustra la disciplina del congedo di paternità obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, come prevista dall’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva UE Work-Life Balance. Vengono analizzati i destinatari, la durata, il periodo di fruizione, nonché il trattamento economico e previdenziale. Particolare attenzione è dedicata alle ipotesi compatibilità con gli altri istituti fondamentali a tutela della genitorialità (quali congedo di maternità e congedo di paternità alternativo).

 

Natura, finalità e base normativa del congedo di paternità obbligatorio

Il congedo di paternità obbligatorio è un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto al padre lavoratore dipendente (e, dal 24 luglio 2025, in determinate condizioni, anche alla madre intenzionale in coppie omogenitoriali femminili), avente natura di assenza tutelata e retribuita nell’ambito della disciplina di maternità e paternità. 

La finalità di tale istituto è quella di:

  • favorire la presenza del padre (o del secondo genitore equivalente) nei primi mesi di vita del figlio; 
  • tutelare la genitorialità e la condivisione dei carichi di cura familiare, in coerenza con le politiche di conciliazione vita‑lavoro; 
  • garantire una protezione rafforzata anche nei casi di eventi tragici come la morte perinatale del figlio, in cui il congedo continua a spettare. 
     

La disciplina del congedo di paternità obbligatorio si fonda su:

  • art. 27-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico maternità/paternità), come modificato dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 (art. 2, comma 1, lett. c), nell’ambito del recepimento della direttiva UE sulla conciliazione vita-lavoro (Work-Life Balance); 
  • art. 4, comma 24, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92, che ha introdotto l’istituto del congedo di paternità in via sperimentale, poi stabilizzato e riformato; 
  • Corte costituzionale 21 luglio 2025, n. 115, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 nella parte in cui non riconosceva il congedo di paternità obbligatorio alla madre intenzionale/secondo genitore equivalente in coppie di donne, determinando un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali;
  • successivi atti applicativi dell’INPS: Messaggio INPS 4 agosto 2022 n. 3066 e Circolare INPS 27 ottobre 2022 n. 122, in relazione al padre lavoratore; Messaggi INPS 7 agosto 2025 n. 2450 e 5 novembre 2025 n. 3322, per l’estensione del congedo alla madre intenzionale/secondo genitore equivalente nelle coppie omogenitoriali femminili. 
     

 Destinatari e requisiti

Dal 13 agosto 2022, il congedo di paternità obbligatorio spetta al padre lavoratore dipendente incluso anche il padre adottivo o affidatario. 

Può essere fruito dal padre lavoratore dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Rimane invariata la durata ordinaria del congedo che è rimasta di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è però aumentata a 20 giorni lavorativi.

Il congedo continua ad essere fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

Il padre lavoratore dipendente è tenuto – ed ha diritto – a fruire del congedo di paternità obbligatorio anche se il bambino muore in periodo perinatale. 

Per “morte perinatale” si intende il decesso del figlio:

  • se nasce morto a partire dal primo giorno della 28ª settimana di gravidanza;
  • oppure se muore nei primi giorni dopo il parto. 
     

L’art. 1, comma 25, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, modificando l’art. 4, comma 24, lett. a), della L. 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il padre lavoratore ha diritto a fruire del congedo di paternità obbligatorio anche in caso di morte perinatale del figlio, ossia quando il decesso si verifica tra la ventottesima settimana di gravidanza e i primi sette giorni successivi al parto. 

La circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122, richiamando la definizione sanitaria di morte perinatale “estensiva” (periodo compreso tra l’inizio della 28ª settimana di gestazione e i primi ventotto giorni di vita del neonato), precisa che il congedo di paternità obbligatorio è fruibile anche: 

  • nel caso di figlio nato morto dal primo giorno della 28ª settimana di gestazione; in tale ipotesi, il periodo di cinque
  • mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla data di nascita, che coincide con la data del decesso; 10
  • nel caso di decesso del figlio nei primi ventotto giorni di vita (compreso il giorno della nascita); anche in questa situazione, il termine di cinque mesi entro il quale è possibile fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data del decesso. 
     

In tutte le ipotesi indicate, resta fermo che il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito entro il limite temporale dei cinque mesi successivi alla nascita del figlio, in coerenza con quanto previsto dall’art. 27-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 

Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e si applica anche al padre adottivo o affidatario. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo.

L’Inps (circ. 122/2022) ha chiarito che l’istituto è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi:

  • i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U.;
  •  i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo;
  • lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, alle quali compete il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione del trattamento economico.

Per entrambe le categorie (lavoratori domestici e agricoli a termine) è, tuttavia, necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo. 

Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il diritto al congedo di paternità obbligatorio può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, purché sussistano le condizioni di cui all’articolo 24 del T.U.

Il congedo di paternità obbligatorio non spetta né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps né ai padri lavoratori autonomi, compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo.

 L’istituto è fruibile nelle sole giornate lavorative. In caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 24 del T.U., l’Inps provvede a pagare le giornate di calendario richieste dal lavoratore padre.

Durata, periodo di fruizione e modalità

Per il padre lavoratore dipendente (e, dal 24 luglio 2025, per il secondo genitore equivalente/madre intenzionale ove ne ricorrano i presupposti), il congedo di paternità obbligatorio ha una durata di:

  • 10 giorni lavorativi;
  • 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo. 
     

Questi giorni sono:

  • frazionabili a giorni,
  • ma non a ore,
  • fruibili anche in via non continuativa. 
     

Il congedo può essere fruito:

  • dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto,
  • ed entro i 5 mesi successivi alla nascita, anche nei casi di:
  • parto plurimo;
  • adozione o affidamento;
  • morte perinatale del figlio (nelle particolarità già ricordate). 
     

Trattamento economico, normativo e previdenziale 

Dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2022, alcune regole sul congedo di paternità obbligatorio sono cambiate, ma restano confermati alcuni principi di base. 

Indennità spettante al padre

Al padre lavoratore continua a spettare, per i giorni di congedo di paternità obbligatorio, un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.  In questo modo il padre percepisce un’indennità più alta rispetto a quella normalmente riconosciuta alla madre per il congedo di maternità (pari all’80% della retribuzione).

Regole normative e previdenziali

Si applicano al congedo di paternità obbligatorio le stesse regole previste per il congedo di paternità in generale, come disciplinato dagli artt. 29 e 30 del Testo Unico sulla maternità/paternità, entrambi modificati dal D.Lgs. 105/2022. 

In pratica:

  • l’indennità è normalmente anticipata dal datore di lavoro in busta paga;
  • il datore poi recupera le somme a conguaglio sui contributi dovuti all’INPS;
  • restano ferme le eccezioni in cui l’INPS paga direttamente. 

Contribuzione figurativa

Durante il congedo di paternità obbligatorio è accreditata contribuzione figurativa, senza che sia richiesto un periodo minimo di contribuzione precedente per ottenere tale accredito. 

Casi di pagamento diretto dell’INPS

L’indennità è corrisposta direttamente dall’INPS in tutte le ipotesi in cui la normativa già prevede il pagamento diretto dell’indennità di maternità, cioè, tra gli altri:

  • lavoratori stagionali;
  • operai agricoli (con la possibilità, per gli agricoli a tempo indeterminato, che il datore anticipi l’indennità);
  • lavoratori dello spettacolo a termine o saltuari;
  • lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratori disoccupati o sospesi. 
     

Nozione di “retribuzione” per calcolare l’indennità

L’INPS ha chiarito che, ai fini dell’indennità di congedo di paternità obbligatorio, per “retribuzione” si intende la retribuzione media globale giornaliera, come definita dall’art. 23 del Testo Unico, con alcune specifiche per particolari categorie di lavoratori:

  • Lavoratori domestici: si usa la retribuzione convenzionale già utilizzata per i congedi di maternità e per il congedo di paternità alternativo;
  • Lavoratori part-time e intermittenti: si seguono le indicazioni già fissate dalla circolare INPS n. 41/2006;
  • Lavoratori dello spettacolo a tempo determinato: si applicano le regole previste dall’art. 59-bis, co. 2, del T.U., dall’art. 6, co. 15, D.L. 536/1987, e dalle istruzioni della circolare INPS n. 182/2021;
  • Lavoratori agricoli a tempo determinato: si prende a riferimento la retribuzione convenzionale prevista per i lavoratori agricoli, così come già avviene per l’indennità di maternità e per il congedo di paternità alternativo.

Datori di lavoro agricolo

I datori di lavoro agricolo possono compensare, nei flussi mensili, l’indennità di congedo di paternità obbligatorio anticipata ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI). 

Regime di compatibilità con congedo di maternità e paternità alternativo

Congedo di maternità della madre Dal 13 agosto 2022 l’INPS ha chiarito che il padre può usare i suoi 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio anche negli stessi giorni in cui la madre è in congedo di maternità. Quindi i due congedi (maternità della madre e paternità obbligatoria del padre) possono decorrere in parallelo.

Rapporto con il congedo di paternità alternativo (art. 28 T.U.)

 Il padre può avere sia il congedo di paternità obbligatorio (10 giorni) sia il congedo di paternità alternativo.

 Non può usare i due congedi nello stesso giorno: se le date si sovrappongono, per quei giorni si considera valido solo il congedo di paternità alternativo.

 In pratica:

  •  prima si “consumano” tutte le giornate di paternità alternativo;
  •  successivamente il padre può usare i 10 giorni di paternità obbligatoria.

 Se il congedo di paternità alternativo arriva fino a 5 mesi dopo il parto o li supera, i 10 giorni di paternità obbligatoria:

  •  devono immediatamente seguire, senza nessun “buco” di giorni lavorativi in mezzo;
  •  devono durare tanti giorni quanti sono quelli di paternità obbligatoria ancora non utilizzati.

L'esperto

 Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre è in congedo di maternità?

 Sì. Per i periodi successivi al 13.08.2022, l’INPS (circ. 122/2022) ha chiarito che i 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio possono essere fruiti anche negli stessi giorni in cui la madre è in congedo di maternità. In altre parole, i due congedi possono decorrere in parallelo, ciascuno in capo al proprio titolare.

Il congedo di paternità obbligatorio è compatibile con il congedo di paternità alternativo ex art. 28 d.lgs. 151/2001?

 Sì, è compatibile solo in periodi diversi. Il padre può essere titolare sia: 

  • del congedo di paternità alternativo (quello che sostituisce il congedo di maternità della madre nelle ipotesi tipiche: morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre);
    sia dei 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio. 
     

Tuttavia, la compatibilità è regolata così:

  • i due congedi non possono essere fruiti nelle stesse giornate dalla stessa persona;
  • in caso di sovrapposizione (cioè se le date individuate si accavallano), prevale sempre la fruizione del congedo di paternità alternativo;
  • il congedo di paternità obbligatorio deve quindi essere spostato e fruito dopo la conclusione del congedo di paternità alternativo
     

Come si gestisce il congedo di paternità obbligatorio se il congedo di paternità alternativo si protrae fino al compimento dei 5 mesi dalla nascita o anche oltre, considerando che i 10 giorni di paternità obbligatoria devono essere fruiti entro 5 mesi dalla nascita?

 In questo caso “di frontiera”, l’INPS precisa che:

Regola di prevalenza

Per tutta la durata del congedo di paternità alternativo, il padre non può utilizzare i giorni di congedo di paternità obbligatorio sulle stesse giornate;
se vi è una sovrapposizione, le giornate si considerano coperte solo dal congedo di paternità alternativo. 

Obbligo di fruizione immediatamente successiva

Se il congedo di paternità alternativo si estende fino al limite dei 5 mesi dalla nascita o lo supera, i giorni di congedo di paternità obbligatorio ancora non fruiti devono essere utilizzati subito dopo la cessazione del congedo alternativo;
ciò significa che il congedo di paternità obbligatorio deve iniziare dal primo giorno lavorativo successivo alla fine del congedo di paternità alternativo. 

Fruizione senza soluzione di continuità

I 10 giorni (o quelli residui) devono essere fruiti senza interruzioni tra un giorno lavorativo e l’altro (cioè in modo continuativo sui soli giorni lavorativi), fino a coprire:
l’intero pacchetto dei 10 giorni, se non è stato fruito nulla in precedenza;
oppure il numero di giornate che ancora mancano per arrivare ai 10, se il padre aveva già utilizzato in precedenza alcuni giorni di paternità obbligatoria in un altro periodo. 

In sintesi, nel caso in cui il congedo alternativo “spinga” fino al bordo o oltre il limite dei 5 mesi dopo il parto, il sistema impone che i giorni di paternità obbligatoria residui siano:

  • agganciati immediatamente alla fine dell’alternativo;
  • goduti in blocco, senza buchi tra un giorno lavorativo e l’altro;
  • contabilizzati per un numero di giornate pari a quelle non ancora fruite dei 10 complessivi spettanti.

Riferimenti Normativi

  • Art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001;
  • Art. 28, D.Lgs. n. 151/2001;
    Artt. 23, 24, 29 e 30, D.Lgs. n. 151/2001;
  • D.Lgs. n. 105/2022: riforma del congedo in recepimento della direttiva UE (Work-Life Balance);
  • Art. 4, comma 24, lett. a), Legge n. 92/2012.

Prassi Amministrativa (INPS)

  • Circolare n. 122 del 27 ottobre 2022;
  • Messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022;
  • Messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025: 
  • Messaggio n. 3322 del 5 novembre 2025.

Riferimenti Giurisprudenziali

  • Corte Costituzionale, Sentenza n. 115 del 21 luglio 2025.

 

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