13 febbraio 2026

CU 2026 e regime forfettario

Dal periodo d’imposta 2024, con effetti sulle CU 2025 e CU 2026, i soggetti che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfettario o di vantaggio non sono più obbligati a trasmettere la Certificazione Unica. L’esonero è previsto perché i dati reddituali sono già disponibili tramite la fatturazione elettronica obbligatoria, che consente all’Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie. Il riferimento normativo è l’articolo 3 del D.Lgs. n. 1/2024. Restano tuttavia alcune eccezioni in cui l’obbligo di emissione della CU rimane. In particolare riguarda compensi erogati a medici in regime forfettario (medicina generale, continuità assistenziale e pediatri di libera scelta) e somme documentate con modalità diverse dal Sistema di Interscambio. Inoltre, l’obbligo permane per alcune indennità non soggette a ritenuta d’acconto corrisposte a forfettari, come ad esempio indennità specifiche o di maternità. Per i forfettari standard, quindi, la CU non è generalmente richiesta.

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