Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Un dipendente che ha cessato il lavoro a dicembre 2025 apre la partita Iva a gennaio 2026 e vuole applicare il forfettario. Nel 2025 la CU riporta redditi da lavoro dipendente pari a 34.500 euro. Può entrare nel regime forfettario nel 2026 senza rischi o ci sono altri aspetti da considerare?
La risposta è tendenzialmente positiva sul piano del numero, ma la gestione corretta non può fermarsi al dato sintetico dei 34.500 euro. Nel 2026 la soglia che preclude il forfettario per chi ha redditi di lavoro dipendente o assimilati dell’anno precedente resta fissata a 35mila euro, perché la Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025 n. 199) ha esteso al 2026 l’innalzamento introdotto dalla Manovra 2025.
Il passaggio normativo è tecnicamente costruito così: la Legge di bilancio 2025 aveva previsto che per l’anno 2025 il limite di cui all’art. 1, comma 57, lett. d-ter), della L. 190/2014 fosse elevato a 35mila euro, e lo si legge testualmente nel comma 12 dell’art. 1 della L. 207/2024. La Legge di bilancio 2026 interviene poi su quella stessa disposizione e sostituisce le parole “l’anno 2025” con “gli anni 2025 e 2026”, rendendo la soglia 35mila utilizzabile anche per l’accesso o la permanenza nel 2026.
La prima cosa da ricostruire è se i 34.500 euro siano davvero l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente o assimilati rilevanti ai fini della causa ostativa, oppure se in CU o nel 730/Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025) ci siano voci aggiuntive che portano il totale oltre 35mila: premi, arretrati, indennità legate alla cessazione, eventuali compensi assimilati, come ad esempio incarichi di amministrazione o collaborazioni coordinate, che confluiscono in certificazioni diverse dalla CU principale.
La norma, infatti, non ragiona in termini di stipendio base, ma di reddito complessivo da lavoro dipendente o assimilato dell’anno precedente, e la verifica diventa delicata proprio quando il contribuente ha avuto più sostituti d’imposta o quando il conguaglio di fine rapporto ha concentrato imponibile negli ultimi mesi del 2025.
La seconda area di rischio, molto frequente, riguarda la sostanza economica dell’avvio nel 2026. Il forfettario è disciplinato dalla L. 190/2014 e, oltre ai requisiti di accesso, contiene un pacchetto di cause di esclusione e regole di permanenza o uscita su cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative con la circolare 32/E del 5 dicembre 2023.
In particolare, quando l’apertura della partita Iva segue a brevissima distanza la cessazione del lavoro dipendente, il punto non è tanto la soglia 35mila, qui rispettata) quanto la ricostruzione della nuova clientela e dei nuovi rapporti contrattuali: se la nuova attività, di fatto, ricalca la vecchia mansione e la quasi totalità del fatturato 2026 si concentra sull’ex datore, o su soggetti ad esso riconducibili, il contribuente può entrare in un’area di rischio legata alle cause ostative del regime, con contestazioni che arrivano spesso a distanza di tempo, quando il 2026 è ormai chiuso.
La circolare 32/E è utile proprio perché, oltre ai limiti numerici (85mila e 100mila), rilegge le condizioni di ingresso o permanenza e chiarisce l’impostazione da adottare nelle situazioni tipiche di passaggio da lavoro dipendente ad autonomo.
Infine, anche se l’accesso 2026 è legittimo, dal 2026 la disciplina di uscita istantanea in caso di superamento di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti rende indispensabile un controllo continuo degli incassi. Non è raro che chi avvia l’attività dopo un rapporto dipendente faccia un salto di fatturato improvviso con un grande contratto o un progetto unico.
La stessa circolare 32/E ricorda che il superamento in corso d’anno della soglia dei 100mila euro comporta la fuoriuscita dal regime “già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta”. In altre parole, nel caso in esame il contribuente può partire forfettario nel 2026, ma la scelta va blindata con una ricostruzione documentale accurata dei redditi 2025 e con una pianificazione contrattuale/di incasso del 2026, altrimenti il rischio non è l’accesso in sé, ma la perdita del regime a posteriori con effetti fiscali e IVA che il cliente non si aspetta.