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La detrazione IVA si esercita immediatamente all’acquisto, senza attendere l’utilizzo del bene/servizio. Se l’impiego effettivo comporta un diverso diritto alla detrazione, occorre rettifica (art. 19-bis2 DPR 633/1972). Per beni non ammortizzabili e servizi la rettifica avviene per cambio di destinazione; il DLgs. 186/2025 ha abrogato la rettifica per mutamenti di regime, rendendo necessaria una verifica analitica per singolo bene. Per beni ammortizzabili la rettifica opera nel periodo di “tutela fiscale” (5 anni, 10 per immobili) in quote annuali. È prevista anche rettifica per variazione del pro rata oltre 10 punti percentuali e in caso di cessione anticipata del bene.