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L’ordinanza n. 3145/2026 della Corte di Cassazione chiarisce i confini della responsabilità datoriale in caso di ambiente di lavoro nocivo e di licenziamento ritorsivo. Il caso riguarda una lavoratrice che si era assentata dal lavoro denunciando condizioni ambientali insalubri (freddo intenso e servizi igienici inadeguati) e che era stata successivamente licenziata. I giudici hanno ritenuto legittimo il rifiuto della prestazione lavorativa, qualificandolo come eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., poiché il datore aveva violato l’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c.
La Cassazione ha ribadito che la violazione dell’art. 2087 c.c. configura responsabilità contrattuale: il lavoratore deve dimostrare il danno e il nesso con il lavoro, mentre il datore deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie per tutelare salute e dignità.
Il licenziamento ritorsivo è nullo perché fondato su un motivo illecito determinante e comporta reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento integrale del danno secondo il Jobs Act.