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L’Ordinanza n. 9057/2026 della Corte di Cassazione rafforza il principio secondo cui l’agenzia di somministrazione resta il principale obbligato verso gli enti previdenziali per tutti gli obblighi contributivi. La Corte chiarisce che l’esonero previsto per l’utilizzatore in caso di mansioni superiori riguarda solo gli aspetti retributivi e non quelli previdenziali. Anche l’omessa comunicazione delle mansioni effettive o accordi di sospensione dell’attività non liberano il somministratore dagli obblighi contributivi. Centrale è il principio del minimale contributivo: i contributi devono essere calcolati sulla retribuzione teorica prevista dal CCNL, anche in caso di sospensioni non giustificate da legge o contratto collettivo. La sentenza ridimensiona inoltre il valore del DURC, considerato semplice certificazione formale e non prova definitiva di regolarità contributiva. In caso di violazioni sostanziali, INPS può recuperare sgravi e contributi anche retroattivamente, imponendo alle agenzie un controllo continuo sull’effettiva gestione dei lavoratori presso l’utilizzatore.