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La Cassazione (sent. n. 2241/2026) ha chiarito che, nell’insinuazione al passivo fallimentare, la banca può provare il proprio credito anche in mancanza degli estratti conto iniziali applicando la tecnica del “saldo zero”. Tale criterio consente di azzerare il primo saldo passivo documentato e di ricostruire il credito solo sulla base delle movimentazioni successive effettivamente provate. Tuttavia, l’azzeramento è ammesso solo se il conto non sia mai stato a credito del correntista nel periodo non documentato e se la curatela non formuli contestazioni specifiche supportate da elementi concreti. Non basta, infatti, eccepire genericamente la mancanza di documenti: occorre dimostrare che il conto avrebbe potuto presentare un saldo attivo. La tecnica non favorisce la banca, poiché elimina la parte di credito non dimostrata e consente l’ammissione solo per quanto effettivamente ricostruibile. La decisione ha cassato il provvedimento impugnato con rinvio.