12 febbraio 2026

Mancanza di estratti conto iniziali, la banca può provare il credito con il saldo zero

Provvedimento: Sent. n. 2241-2026. La tecnica semplificatoria è valida ma solo se il saldo del correntista non sia mai stato positivo e la curatela non riesca a dimostrare il contrario con apposita documentazione. 

Fiscal Sentenze n. 05 - 2026

Nella procedura concorsuale fallimentare la banca può provare il proprio credito mediante il c.d. “saldo zero” in mancanza di estratti conto validi, è necessario però che il conto non sia mai stato “a credito”, ciò solo se non vi sono contestazioni specifiche della curatela capaci di dimostrare il contrario con documentazione utile. 

I fatti

X S.r.l., nel provvedimento impugnato indicata quale cessionaria di crediti bancari, ha richiesto l’ammissione al passivo del Fallimento Y S.p.A. per un credito complessivo pari a € 379.224,78, derivante dai saldi passivi di tre rapporti di conto corrente.

Il giudice delegato ha escluso i crediti per mancanza di continuità degli estratti conto dall’apertura al saldo al 31 dicembre 2010 e, con riferimento a due dei tre rapporti, anche per mancanza di data certa dei relativi contratti.

X S.r.l.  ha proposto opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, così il Tribunale di Ancona, con il provvedimento impugnato (qualificato come decreto ex art. 99, comma 11, l. fall.), ha rigettato l’opposizione, rilevando l’inopponibilità alla curatela, per assenza di data certa, di due contratti di conto corrente, pur osservando che la prova dell’anteriorità può essere fornita con mezzi diversi dal documento contrattuale. 

Il Tribunale ha tuttavia ritenuto non idonea la prova offerta e ha considerato decisiva, per tutti e tre i rapporti, la mancanza di continuità degli estratti conto, poiché risultavano assenti gli estratti dall’apertura dei conti sino al 31 dicembre 2006, essendo stata prodotta documentazione dal 1° luglio 2007 sino ai saldi al 31 dicembre 2010.

Il Tribunale ha inoltre escluso che alla carenza documentale potesse supplire un ordine di esibizione richiesto nei confronti sia della curatela sia delle banche cedenti, ritenendo che il creditore non avesse dato prova di essersi attivato presso i cedenti anche in via stragiudiziale. Conseguentemente, ha qualificato la richiesta di CTU contabile come esplorativa (al fine di supplire alla carenza documentale). 

La creditrice ha quindi proposto ricorso per Cassazione per 3 motivi principali: 

  • Esibizione documenti: la ricorrente contesta il rigetto dell’ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.), sostenendo che, da cessionaria, non doveva essere gravata dall’onere di procurarsi prima i documenti presso le banche cedenti.
  • Onere della prova e degli estratti conto: lamenta che il Tribunale abbia escluso il credito per mancanza degli estratti iniziali, la stessa sostiene che si poteva provare il credito applicando il “saldo zero”.
  • Data certa: viene l’inopponibilità al fallimento dei contratti privi di data certa, invocando elementi esterni (fase concordataria, revoca affidamenti) per dimostrarne l’anteriorità.

La decisione della Corte

La Corte enuncia il principio per il quale, ai fini dell’insinuazione al passivo, l’azzeramento del saldo è utilizzabile ove la baca dica che nei periodi antecedenti al primo estratto conto disponibile il conto non sia mai stato “a credito” a meno che la curatela deduca in maniera specifica il contrario, con il supporto della documentazione in suo possesso. E proprio in applicazione di tale principio, accoglie il secondo motivo, rigetta gli altri Cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione. 

Approfondimento

La tecnica del saldo zero consiste in una semplificazione processuale che si realizza nell’azzeramento del primo saldo passivo documentato, per procedere poi al calcolo sulla base dei movimenti successivi, dei quali si ha certezza. La tecnica del saldo zero, però, è applicabile solo nell’ipotesi in cui il cliente non deduca l’esistenza di un proprio credito; pertanto, la banca può avvalersene soltanto nella misura in cui ciò non le attribuisca un vantaggio indebito. Ne consegue che il saldo deve essere già negativo prima del primo estratto conto disponibile.

Esempio

Pensiamo ad una tipica vicenda da insinuazione al passivo in cui la banca (intesa come cessionaria del credito) chiede di essere ammessa nel fallimento di un’impresa per un importo ricavato dagli sconfinamenti su fidi “in negativo” di più conti ad una certa data es. 2010. 

La curatela contesta l’ammissione perché la documentazione prodotta non copre l’intera vita del rapporto, gli estratti conto depositati iniziano solo da un certo momento (ad esempio dal 2007) e mancano gli estratti dall’apertura del conto fino al 2006. Il punto è intuitivo, se il primo estratto disponibile mostra già un saldo negativo, quel “rosso” potrebbe dipendere da operazioni anteriori che non si riescono più a ricostruire con certezza dunque in linea di principio, la banca non può limitarsi a dire “alla data X il saldo era questo”, ma deve dimostrare come quel saldo si sia formato.

In questo spazio si colloca la tecnica dell’azzeramento del saldo (cd presunzione del “saldo zero”). L’idea non è di facilitare la banca “a prescindere”, ma di circoscrivere ciò che può essere riconosciuto quando un tratto iniziale del rapporto non è documentato. Operativamente, si assume come “punto di partenza” il primo estratto disponibile e si neutralizza il saldo passivo che esso riporta, perché quel saldo è il prodotto di un periodo non provato.

Da quel momento in poi, però, si prendono in considerazione le movimentazioni annotate negli estratti effettivamente prodotti (ad esempio dal 2007 al 2010) e si ricostruisce il saldo finale solo su quella base. In altri termini, la banca rinuncia (o comunque non ottiene) la parte di credito “a monte” non dimostrata e può aspirare all’ammissione solo per la quota che risulti dalle operazioni successive di cui si ha documentazione puntuale. Per questo la Cassazione descrive il saldo zero come una semplificazione processuale sfavorevole alla banca: non crea credito, ma “taglia” quello non provato e salva, se del caso, solo ciò che è ricostruibile e, dunque, verificabile. 

In sede concorsuale c’è un’ulteriore peculiarità: la curatela è terza rispetto al rapporto e non opera automaticamente nei suoi confronti la presunzione di veridicità degli estratti conto tipica del rapporto banca-cliente non contestato. Ciò senza impedire il ricorso al saldo zero. 

La Cassazione chiarisce che la tecnica è utilizzabile a condizione che il creditore parta da un presupposto preciso e dunque: nei periodi anteriori al primo estratto disponibile il conto non è mai stato a credito del correntista. 

La curatela può neutralizzare l’azzeramento solo con una contestazione supportata da dati certi, oggettivi e dimostrabili materialmente, sostenendo che in un periodo precedente il saldo era stato positivo per l’impresa fallita. Se emerge questa possibilità concreta (saldo attivo in epoca anteriore), l’azzeramento non è coerente, perché rischierebbe di cancellare un eventuale credito del correntista verso la banca; in tal caso, la banca deve provare il proprio credito in modo pieno, anche ricorrendo a elementi come scritture e altre ricostruzioni attendibili) e, se del caso, a una CTU realmente percipiente su basi documentali inattaccabili.

Risponde l’esperto 

Quando mancano gli estratti conto dei primi anni si apertura conto, fino a che punto la banca può “salvare” il credito ripartendo da zero, senza trasformare una lacuna documentale in un vantaggio?

La banca “salva” solo la parte di credito di cui ha contezza risultante dalle movimentazioni documentate negli estratti disponibili. Il pezzo che deriva dal periodo non coperto (il saldo passivo già presente nel primo estratto prodotto) viene, in sostanza, tagliato.

Ciò che rileva è che si parte automaticamente da zero e si conteggia solo ciò che accade dopo. Proprio perché l’azzeramento elimina il debito iniziale non provato, la tecnica non avvantaggia la banca in alcun modo, ma la penalizza, consentendole di non perdere automaticamente tutto il credito solo per una parte di credito non ricostruibile. 

Che tipo di contestazione deve fare la curatela per bloccare il saldo zero: basta dire “mancano i documenti” o serve indicare concretamente che, in passato, il conto poteva essere stato addirittura a credito della fallita?

Dire solo “mancano i documenti” di solito non basta a impedire il saldo zero, la stessa è una contestazione generica. Per bloccarlo serve una contestazione più “concreta”, cioè che la curatela indichi e sostenga che prima del periodo coperto dagli estratti il conto sia stato anche se solo per un breve periodo a credito della fallita, appoggiandosi a documenti o dati contabili effettivi. In quel caso, ripartire da zero potrebbe cancellare un possibile credito della fallita verso la banca e quindi la banca deve provare il credito in modo più completo, non con la Praesumptio del saldo zero.

 

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