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Si riassume una sentenza della Cassazione penale (Sez. IV, n. 39520/2025) che afferma l’assenza di immunità penale per l’amministratore “di facciata”.
Nel caso esaminato, un lavoratore è morto cadendo da oltre 12 metri durante lavori su un tetto in amianto, a causa di gravi carenze di sicurezza. La Corte chiarisce che l’amministratore, anche se privo di ruolo operativo diretto, è figura di garanzia e ha un obbligo di vigilanza. Risponde penalmente anche per omissione di controllo: accettare la carica significa assumere doveri non delegabili